Voluntary disclosure Istanze con vecchio modello

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Voluntary disclosure Istanze con vecchio modello

La nuova voluntary disclosure è già operativa dal giorno di entrata in vigore del decreto fiscale (lunedì 24 ottobre 2016), perciò non è necessario attendere i trenta giorni dalla sua conversione in legge, periodo entro il quale l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad emanare il nuovo modello per l'istanza.

È stata la stessa Agenzia a comunicare, per il periodo transitorio, la possibilità di utilizzo del vecchio modello prestampato per coloro che desiderino regolarizzare attività estere o anche contanti e cassette di sicurezza “nazionali” fin da subito e vogliono, dunque, presentare la prima istanza di accesso alla nuova procedura.

Istruzione operativa

Nel comunicato stampa del 25 ottobre 2016 si legge che oltre che utilizzare il “vecchio” modello di istanza approvato con provvedimento n. prot. 13193/2015, i contribuenti interessati devono trasmetterlo unicamente in modalità telematica e, sempre ai sensi del citato provvedimento, possono inviare via PEC una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello. Per esempio, rispetto alla precedente procedura si possono ora regolarizzare anche le annualità 2014 e 2015, non comprese nel vecchio modello, inserendo queste due annualità proprio nella prima relazione di accompagnamento della nuova procedura.

Trattandosi di una riapertura dei termini appare chiaro come valgano le stesse condizioni già previste per la prima voluntary disclosure e, così, con una semplice istruzione operativa (arrivata tramite un comunicato stampa), l'Agenzia ha concesso ai contribuenti la facoltà di accedere subito alla sanatoria senza attendere il nuovo decreto direttoriale di attuazione. 

Qualora il decreto non dovesse essere convertito in legge, si applicherà la copertura costituzionale dal momento che è previsto dalla Costituzione che le Camere regolino i rapporti sorti in vigenza di decreti non convertiti.

È bene, poi, ricordare che con il provvedimento atteso da parte dell'Agenzia sarà messo a disposizione dei contribuenti non solo il nuovo modello di Vd, ma anche le necessarie indicazioni per integrare la richiesta di accesso presentata con le modalità valide per la fase transitoria.

Decreto fiscale non piace ai commercialisti

Il decreto fiscale n. 193/2016 pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” del 24 ottobre 2016 ha suscitato immediate reazione – purtroppo tutte negative - da parte dei commercialisti.

Le novità accolte nel decreto in materia di rottamazione delle cartelle, di dichiarazione Iva e spesometro trimestrale non sono state ritenute sufficienti per la categoria professionale, che ha lamentato il mancato inserimento del pacchetto semplificazioni all'interno del provvedimento fiscale.

Così nella lettera che il Cndcec ha spedito il 25 ottobre 2016 al Ministro dell'Economia Padoan si legge tutto il rammarico della categoria professionale, che considera la mancanza difficilmente giustificabile.

Il tema delle semplificazioni è stato oggetto di confronto tra professionisti e rappresentanti delle istituzioni per ben due anni e dal lavoro svolto erano stati individuati una serie di interventi "a costo zero" condivisi sia dall’Agenzia delle Entrate che dal Ministero. I commercialisti si aspettavano, a questo punto, che il decreto fiscale potesse essere il primo veicolo legislativo utile per l'approvazione definitiva degli interventi studiati. Purtroppo, invece, il pacchetto semplificazione è rimasto lettera morta.

Anche l’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) ritiene che il Dl fiscale "dimostra la totale indifferenza, o forse la mancata conoscenza, delle difficoltà che la miriade di adempimenti, crea al tessuto imprenditoriale", aggiungendo che è anche “una vera offesa" il credito d’imposta base per l’adeguamento tecnologico pari a 100 euro per i soggetti con volume d’affari non superiore a 50mila euro.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 25 ottobre 2016 - Decreto fiscale in vigore – Moscioni

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