Approvazione del bilancio di esercizio 2016
Pubblicato il 08 aprile 2017
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Con l’approssimarsi della scadenza per la redazione, l’approvazione e il deposito del bilancio dell’esercizio 2016 per le imprese con esercizio solare, pare utile ricordare quali sono i documenti che lo compongono, i soggetti coinvolti nel processo di redazione del medesimo, nonché i termini da rispettare.
Aggiornato con |
D.Lgs 139 del 18 agosto 2015 |
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Soggetti Interessati |
Titolari di redditi Ires |
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Il bilancio di esercizio |
Il codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio d’esercizio, che rappresenta uno dei momenti più rilevanti nella vita societaria per le sue valenze sia interne che esterne ovvero informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull’andamento della società al termine di ciascun esercizio sociale. |
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Il progetto di bilancio |
L’organo amministrativo della società deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, un progetto di bilancio d’esercizio, composto da i seguenti documenti obbligatori:
Il D.Lgs. 139/2015, ha aggiunto, a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2016, tra i documenti che costituiscono il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario, la cui redazione è già peraltro fortemente raccomandata dall’OIC 10. Il progetto di bilancio deve essere consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte. |
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Presentazione agli organi di controllo |
Ai sensi dell’articolo 2429 comma 1 cod. civ., il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo. L’organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all’assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che quindi rende annullabile la delibera stessa. |
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Deposito del bilancio presso la sede |
Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (articolo 2429 comma 3 cod. civ.), l’organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:
Il termine di deposito dei documenti sopra indicati per i bilancio chiusi al 31 dicembre 2016 è al 15 aprile 2017. |
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Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei socio |
Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci. A seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, entro i seguenti termini individuati dall’articolo 2364, comma 2 del cod. civ.:
L’approvazione nel termine di 180 giorni è possibile solo se prevista dallo statuto e in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile.(articolo 2364). In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all’articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. |
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Validità dell’assemblea |
L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà della partecipazioni al capitale della società. In seconda convocazione l’assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Osserva Per le Srl, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, co. 3, cod.civ.). |
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Deposito presso il registro imprese |
Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. I documenti da depositare sono:
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Le modifiche del Dlgs 139/2015 |
Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato in modo significativo le regole del Codice civile poste alla base della redazione del bilancio, e tali novità hanno reso necessario l’aggiornamento dei principi contabili nazionali. Le principali modifiche previste riguardano:
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Nuove classificazioni di bilancio |
La novellata normativa interviene conseguentemente anche sulle classificazioni delle voci di bilancio, introducendo le seguenti novità: Stato patrimoniale:
Conto economico:
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Rendiconto finanziario |
Il D.Lgs. 139/2015, inoltre, in tema di composizione del bilancio, ha previsto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle fonti e sugli impieghi delle risorse monetarie e illustra in quale modo le operazioni della gestione hanno contribuito a generare o ad assorbire la liquidità. Sono, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario:
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Bilancio in forma abbreviata |
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
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Micro impresa |
Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., viene considerata micro-impresa la società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:
Le micro-imprese, come detto, sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e, inoltre, possono omettere la redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai n. 9) e 16), co. 1 dell’art. 2427 c.c. (importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci). Tali imprese possono omettere la redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4), co. 3 dell’art. 2428 c.c., ovvero l’informativa circa il numero delle azioni proprie possedute, nonché gli acquisti e le vendite delle stesse nel corso dell’esercizio. |
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Fasi per l'approvazione del Bilancio |
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