Contributo straordinario imprese energetiche, acconto entro giugno

Pubblicato il 20 giugno 2022

E’ stato pubblicato nella serata del 17 giugno 2022 il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (Arera) – con il quale vengono definite le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese.  

Caro energia, contributo straordinario da parte delle aziende energetiche

Il contributo straordinario è stato introdotto per l’anno 2022 dal decreto legge cosidetto “caro energia”.

L’articolo 37 del DL n. 21/2022, infatti, ha previsto, per quest’anno, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico.

Il contributo è a carico:

Lo stesso articolo rinviava all’Agenzia delle Entrate la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Con il provvedimento del 17 giugno sono state definite anche le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

Contributo solidaristico imprese energetiche, adempimenti dichiarativi

Specifica il provvedimento n. 221978/2022 che i soggetti passivi del contributo assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dalla norma citata con la dichiarazione IVA da presentare nell’anno 2023.

Se si tratta di soggetti passivi di un Gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi suddetti sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di gruppo da presentare sempre nell’anno 2023.

Pertanto, ciascun obbligato deve trasmettere al rappresentante i dati da inserire nella dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo del contributo, entro il termine di presentazione della dichiarazione; inoltre, il rappresentante è tenuto ad elencare nella stessa dichiarazione i dati identificativi dei singoli debitori.

Entità del contributo solidaristico straordinario e modalità di versamento

Il contributo da pagare è pari al 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021).

Tale contributo va versato per il 40% a titolo d’acconto, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022, utilizzando il modello di versamento F24.

La misura si applica nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro; il tributo non deve essere corrisposto se l’incremento della marginalità non supera il 10% tra il primo e il secondo periodo.

Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Si resta in attesa, ora, di una risoluzione dell’Agenzia delle entrate che dovrà istituire i codici tributo per il versamento del contributo e definire le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Contributo contro il caro bollette, rimborsi

I rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo sono richiesti tramite la Dichiarazione Iva.

I rimborsi sono erogati con le modalità stabilite dal Decreto MEF del 22 novembre 2019, ossia: attraverso bonifico bancario o postale, o ancora, per le persone fisiche, che non comunicano le coordinate (bancari o postali), mediante titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane spa.

Infine, al punto 5 del provvedimento sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza, al fine di contrastare e prevenire l’evasione fiscale.

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