Scadenzario
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Ccnl
Radiotelevisione - emittenti televisive
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1108
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Laterizi - p.m.i. Confapi
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1049
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Lapidei - P.m.i. (Confapi)
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1022
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Igiene Ambientale - Municipalizzate
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1133
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Igiene ambientale
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1082
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
emittenti radiofoniche
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1110
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Coibenti industria
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1149
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Cemento - Pmi - Confapi
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1115
Ricorrenze: Nessuna
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Ccnl
Autostrade e trafori - Concessionari
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1281
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Contributi associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Versamento della quarta rata dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per tutto il 2021
Rivolta a:
Associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Modalità:
INPS
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Invio dei dati cassa integrazione - pagamento diretto INPS
Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS (dal mese di aprile 2022).
Rivolta a:
Generalità datori di lavoro
Modalità:
Via telematica tramite INPS
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Ferie
Scadenza ferie obbligatorie del 2020
Rivolta a:
datori di lavoro
Modalità:
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Lavoro agile
Scade l'attivazione semplificata del lavoro agile o da remoto
Rivolta a:
Generalità datori di lavoro
Modalità:
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Cassa integrazione
Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente
Rivolta a:
Datori di lavoro imprese industriali ed edilizia
Modalità:
INPS in via telematica
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita IVA
Versamento a saldo per l'anno 2021 ed in acconto per l'anno 2022 del contributo previdenziale alla gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi iscritti titolari di partita IVA.
Rivolta a:
Soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo e non iscritti ad alcuna forma previdenziale.
Modalità:
tramite modello F24
Codice:
Le causali da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" sono:
- P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale;
- P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
- PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che esercitano attività economiche che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, versano il saldo 2021 e il primo dei due acconti del contributo INPS a percentuale per il 2022 artigiani e commercianti.
Rivolta a:
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti
- sia titolari che non titolari di partita IVA
- soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti
- con reddito eccedente il minimaleModalità:
Tramite modello F24
Codice:
I codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 sono i seguenti:
- AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
- CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
- APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione commercianti);
- CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione artigiani).Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IRPEF: versamento primo acconto 2022 e saldo 2021
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4001 - Irpef Saldo
- 4033 - Irpef acconto - prima rata
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi
Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef
Rivolta a:
Eredi delle persone decedute nel 2021 o entro il 28 febbraio 2022
Modalità:
Mediante presentazione presso gli uffici postali
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Intermediari finanziari - escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 - e Banca d'Italia
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 - Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014
- 2041 - Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Acconto prima rata - Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Ricorrenze: Trimestrale
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Fisco
Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata
- 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata
- 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata
- 2015 - Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2022 e saldo 2021
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna aggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto
- 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2021, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale liquidata dall'Ufficio
Rivolta a:
Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale indicati nell'articolo 15bis del dpr 642 del 1972
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2505 - Bollo virtuale - rata
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento della 3° rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022
Rivolta a:
Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale diversi da quelli indicati nell'articolo 15bis del dpr 642 del 1972
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2505 - Bollo virtuale - rata
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IVAFE: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attivitèà finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità e donazioni
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
- 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IVIE: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO
- 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IVIE: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
- 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello REDDITI ENC 2022), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imposta sulle assicurazioni: versamento
Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2022 nonchè gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2022
Rivolta a:
Imprese di assicurazione
Modalità:
Modello F24-Accise con modalità telematiche
Codice:
- 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
- 3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto - Province"
- 3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"
- 3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia
- 3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento"
- 3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano"
- 3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi
Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi
Rivolta a:
Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1695 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione - art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio
Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia
Rivolta a:
Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio
Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio
Rivolta a:
Società ed enti che esercitano attività assicurativa
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1682 - Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio - SALDO - Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA
- 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di euro 500 al 31 maggio 2022
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di euro 500 al 31 maggio 2022
Rivolta a:
Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di euro 500 al 31 maggio 2022
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
- 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto
Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2021
Rivolta a:
Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute alla fonte su provvigioni
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2021
Rivolta a:
Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non pi¿ di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Sostituti c.d. "minimi": versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2021
Rivolta a:
Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non pi¿ di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2021
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022
Rivolta a:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2022, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IVA: versamento del saldo 2021
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022
Rivolta a:
Contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2022 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2021 entro il 30 giugno 2022
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Rivolta a:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Società ddi comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica")
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
- 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti Ires: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022 dell'Ires
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2022 e modello REDDITI ENC 2022), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2001 - Ires acconto - prima rata
- 2003 - Ires - Saldo
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti Ires: versamento saldo 2021 e primo acconto 2022 dell'Irap
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.
Rivolta a:
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2022, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
- 3812 - Irap - acconto - prima rata
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
IRAP: versamento primo acconto 2022 e saldo 2021
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
- 3812 - Irap - acconto - prima rata
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, commi 3 (lettera a) e 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze
Versamento, in unica soluzione, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1817 - Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1125 - Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento
Versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%
Rivolta a:
Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1126 - Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir - Art. 1, commi 46 - 47, L. n. 244/2007
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap
Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
Rivolta a:
Contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1121 - Imposta sostitutiva dell'impsota sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione
Versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate
Rivolta a:
Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le S.P.A. residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1120 - Imposta sostitutiva dell'impsota sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva
Versamento, con le modalità indicate all'art. 110, comma 6, del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
Rivolta a:
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società nonchè trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi d dell'art. 110, DL n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020 n. 253, la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1857 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva
Versamento, con le modalità indicate all'art. 110, comma 6, del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3%.
Rivolta a:
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società nonchè trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi d dell'art. 110, DL n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020 pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020 n. 253, la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1858 - Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva
Versamento, con le modalità indicate al comma 701, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.
Rivolta a:
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società nonchè trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 696 a 702, della Legge n. 160/2019, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. L'art. 12-ter della legge di conversione del D.L. 23/2020 dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva
Versamento, con le modalità previste dal comma 701, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili
Rivolta a:
Soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) e b (enti pubblici e privati diversi dalle società nonchè trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), che effettuano, ai sensi dell'art. 1, commi da 696 a 702, della Legge n. 160/2019, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. L'art. 12-ter della legge di conversione del D.L. 23/2020 dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878
Rivolta a:
Persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1899 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI - art. 24-ter del TUIR.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno
Rivolta a:
Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis
Modalità:
Modello F24-ELIDE con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24-ELIDE cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- NRPP - Imposta sostitutiva dell'IRPEF - NUOVI RESIDENTI - art. 24-bis, comma 2, del TUIR
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021: versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonchè sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle participazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anzichè del bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un'imposta sostitutiva
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1843 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1821 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali
- 1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività
- 1823 - Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di versamento del primo acconto 2022 e del saldo 2021 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2022, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
- 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2022, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
- 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
- 1856 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020: versamento della terza e ultima rata imposta sostitutiva
Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata
Rivolta a:
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2020
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2020: versamento della terza e ultima rata imposta sostitutiva
Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate) del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata
Rivolta a:
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2021: versamento della seconda rata imposta sostitutiva
Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata
Rivolta a:
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 8056 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2021: versamento della seconda rata imposta sostitutiva
Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11%. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata
Rivolta a:
Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2021
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 8055 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purchè non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice:
- 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1818 - Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze
Modalità:
Modello F24 con modalit¿elematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1820 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione
Rivolta a:
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1819 - Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
Rivolta a:
Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo)
Modalità:
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice:
- 1123 - Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2022" presso gli uffici postali in forma cartacea
Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2022" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef
Rivolta a:
Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi
Modalità:
Presentazione del modello "REDDITI Persone Fisiche 2022" presso gli uffici postali
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.
Rivolta a:
Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "Enti del Volontariato" tenuto dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2022, vale a dire: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano senza scopo di lucro nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Modalità:
Tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC), indirizzata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere al MUR una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.
Rivolta a:
Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Modalità:
A mezzo raccomandata a.r. da inviare al MUR
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
ASD che hanno presentato domanda per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità
Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2022, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere al CONI una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.
Rivolta a:
Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022
Modalità:
A mezzo raccomandata a.r. da inviare all'Ufficio del CONI territorialmente competente
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale
Comunicazione annuale, riferita all'anno precedente, delle seguenti informazioni: a) codice fiscale dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) informazioni di cui all'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità ai conti ivi indicati, fatte salve le derogre previste dallo stesso D.M.; c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità ichiamate nella lettera b). N.B.: Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2015 non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "Comunicazione di assenza dati da comunicare".
Rivolta a:
Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall'art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015 (quali, ad esempio: banche; società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF; Poste Italiane Spa; SIM; SGR; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo del risparmio; società fiduciarie; istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento di cui agli artt. 114-bis e 114-sexies del TUB; società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999; i trust che abbiano i requisiti previsti dal n. 11 della disposione normativa in esame; gli emittenti carte di credito; stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 ("Modalità di comunicazione") e 6 ("Predisposizione del file da trasmettere") del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2021, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).
Rivolta a:
Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI (vale a dire banche, società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del TUF, Poste Italiane S.p.a., SIM, SGR, imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società fiduciarie, le forme pensionistiche complementari nonchè gli enti di previdenza obbligatoria, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del TUB, le società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130/1999, i trust, le società gli holding company, i centri di tesoreria che hanno le caratteristiche degli Investment Entity, gli emittenti di carte di credito, le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere), entità sponsor e fornitori terzi di servizi di cui si avvalgono le RIFI
Modalità:
Esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari"
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nell'anno precedente. Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata
Rivolta a:
Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonchè soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 600/1973
Modalità:
I soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. I soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione utilizzando il canale Entratel/Fisconline; se non in possesso di una stabile organizzazione, devo avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
Rivolta a:
Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
Modalità:
Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento
Segnalazioni, di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali avvalendosi di S.I.A.T.E.L.
Rivolta a:
Comuni
Modalità:
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2022
Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Rivolta a:
Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2022 (luglio-dicembre 2022)
Modalità:
In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Rivolta a:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Modalità:
Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice:
- 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993
Ricorrenze: Nessuna
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Fisco
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Rivolta a:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Modalità:
Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Ricorrenze: Nessuna
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Lavoro
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.
Rivolta a:
Datori di lavoro tenuti al rilascio della CU ed alla compilazione della parte "C", dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 semplificato; - committenti e associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla gestione separata; - soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia); - scuole statali di istruzione primaria e secondaria e istituti professionali di istruzione artistica con esclusione delle Università - datori di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Modalità:
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).
Ricorrenze: Mensile
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Lavoro
Libro Unico Lavoro, compilazione
Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Rivolta a:
Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
Modalità:
Ricorrenze: Mensile
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Ccnl
Dirigenti assicurazioni Ania
Termine validità rinnovo CCNL
Modalità:
Codice: 1292
Ricorrenze: Nessuna
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