Edilizia, riduzione contributiva 2025: domande entro il 15 marzo 2026
Pubblicato il 24 novembre 2025
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Sono due le scadenze fondamentali per la fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia riferita all’anno 2025: .il beneficio può essere applicato nelle denunce mensili Uniemens fino alla competenza di febbraio 2026 e le domande devono essere trasmesse entro il 15 marzo 2026.
A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025, che fornisce le consuete istruzioni annuali sulla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dettagliando i codici e le modalità operative da seguire per la sua fruizione.
Edilizia, riduzione contributiva 2025: misura
L’INPS, con la summenzionata circolare n. 145/2025, ricorda che il decreto del Ministero del Lavoro del 29 settembre 2025, pubblicato il 24 ottobre 2025, ha confermato per l’anno 2025 la riduzione contributiva dell’11,50%.
La base di calcolo deve essere ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361-362, della legge 266/2005 e determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Ambito soggettivo: imprese beneficiarie
L’agevolazione è rivolta alle imprese classificate come edili. Più in dettaglio, hanno diritto al beneficio i datori di lavoro del:
- settore industria con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
- settore artigianato con CSC da 4.13.01 a 4.13.05.
L’Istituto ricorda tuttavia che non costituiscono attività edili in senso stretto e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.
Caratteristiche e limiti dell’agevolazione
La riduzione dell’11,50%:
- si applica esclusivamente ai contributi diversi da quelli pensionistici e solo in relazione agli operai occupati con orario di 40 ore settimanali, con esclusione dei lavoratori part-time.
- non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
- non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario;
- non è cumulabile con altri incentivi contributivi che non ammettono cumulo, come ad esempio il bonus Giovani del decreto Coesione (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
Condizioni di accesso al beneficio
Per poter accedere alla riduzione contributiva il datore di lavoro deve soddisfare un insieme di condizioni inderogabili:
- regolarità contributiva e rispetto degli obbli di legge e contrattuali (articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);
- rispetto della disciplina sulla retribuzione imponibile (articolo 1 del D.L. n. 338/1989);
- assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Procedura telematica: invio e gestione delle istanze
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale.
Il sistema informativo effettua un controllo automatico sulla coerenza dell’inquadramento aziendale con la tipologia edilizia richiesta dalla normativa.
In caso di esito positivo, la posizione contributiva viene contraddistinta dal codice di autorizzazione “7N”, valido da novembre 2025 a febbraio 2026.
L’Istituto precisa che ulteriori verifiche automatiche saranno svolte anche in fase di fruizione: ciò garantisce che solo i datori effettivamente rientranti nell’ambito edile possano usufruire dello sgravio.
Le domande per la riduzione contributiva relativa all’anno 2025 possono essere inviate fino al 15 marzo 2026.
Esposizione nel flusso Uniemens
L’INPS descrive infine le modalità e i tempi per la corretta esposizione dell’agevolazione nel flusso contributivo:
- beneficio corrente (da novembre 2025) con il codice causale L206, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- recupero arretrati 2025 con il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Per le matricole sospese o cessate, la domanda per il recupero dello sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve essere inviata tramite la funzione “Contatti” del Cassetto previdenziale, allegando apposita dichiarazione secondo il fac-simile allegato alla circolare n. 145/2025 (Allegato n. 2). L’INPS attribuirà comunque il codice 7N riferito all’ultimo mese di attività.
Per gli operai non più in forza, l’impresa può fruire del beneficio all’interno del primo flusso utile, valorizzando <TipoLavStat> con il codice NFOR senza indicazione di settimane, giorni retribuiti e alendario giornaliero.
Lo sgravio può essere fruito tramite Uniemens fino alla competenza di febbraio 2026.
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