770 Ordinario-Semplificato

Pubblicato il 30 luglio 2015

Si avrà più tempo per la trasmissione della dichiarazione

Il 31 luglio 2015 scade il termine per inviare i modelli 770 ordinario e semplificato. Anche quest'anno, a seguito della proroga dei termini di presentazione, i sostituti d'imposta avranno più tempo in quanto la data di invio è stata spostata al 21 settembre 2015.

I sostituti d'imposta devono comunicare ogni anno all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute effettuate nel periodo d’imposta precedente, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate, e i dati contributivi e assicurativi (1). La dichiarazione si compone del modello 770/semplificato e del modello 770/ordinario, che vanno compilati e trasmessi a seconda dei dati che devono essere comunicati.

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(1) I sostituti devono inoltre rilasciare al percipiente una apposita certificazione che attesti i compensi percepiti, ovvero la certificazione unica (C.U.) o la certificazione dei dividendi (CUPE).

LE DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

La Certificazione Unica

Dal 2015, per i redditi erogati nel 2014, i sostituti d’imposta devono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati - fino al 2014 riportati nel Cud - sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), prima certificati in forma libera, ovvero il modello di "Certificazione Unica (2)" (CU).

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(2) Approvata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015.

Utili e proventi equiparati

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati - il modello Cupe (3) - deve essere rilasciata, entro il 28 febbraio, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

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(3) Il provvedimento di approvazione della certificazione Unica CU dispone che, nonostante il comma 6-quinquies art. 4, D.P.R. n. 322/1998, richiami le certificazioni di cui al comma 6-ter, non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati (CUPE) delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013.

Il modello 770 Semplificato

Il modello 770/2015 semplificato relativo al 2014 è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, e con un successivo provvedimento dell'11 maggio 2015, sono state approvate alcune le modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

Il modello è utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2014, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 2014:

Il modello contiene inoltre:

Il modello 770 Ordinario

Anche con il modello 770/2015 ordinario, approvato con provvedimento separato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 (modificato con provvedimento datato 11 maggio 2015), l'Amministrazione Finanziaria acquisisce i dati necessari per il controllo della corretta tassazione dei redditi di natura finanziaria.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

La Certificazione Unica

Il sostituto d’imposta deve ogni anno inviare al soggetto percipiente la certificazione delle ritenute effettuate nel corso dell’anno precedente, attestante l’avvenuto pagamento dei compensi e delle trattenute effettuate.

L'obbligo riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati, gli enti pensionistici e, in generale, i sostituti d’imposta tenuti a rilasciare i diversi modelli attestanti i redditi erogati (e le relative ritenute operate) nell'anno precedente.

Il comma 6-quinquies, art. 4, D.P.R. n. 322/1998 - comma aggiunto dal Decreto Semplificazioni D.Lgs. n. 175/2014 - prevede che la Certificazione Unica, oltre ad essere consegnata al percipiente, deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione degli Utili

La Certificazione Unica quest’anno ha riguardato, trasversalmente, diverse tipologie reddituali, quelle da lavoro dipendente e assimilato, e i compensi da lavoro autonomo abituale e non.

La Certificazione Unica infatti ha accorpato in un unico modello ciò che prima era contenuto nel CUD, sul versante del lavoro dipendente, e ciò che prima veniva certificato in forma libera, relativamente al lavoro autonomo e/o occasionale.

Le novità, tuttavia, non hanno interessato la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (il Modello CUPE) corrisposti nel 2014, per la quale si continua ad utilizzare il modello in vigore, che, si ricorda, è da consegnare ai singoli percipienti entro il 28 febbraio. Inoltre, come specificato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2015 (di approvazione della Certificazione Unica), tali certificazioni, al contrario della certificazione unica (CU), non devono essere trasmesse telematicamente.

Il modello CUPE deve essere rilasciato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che nel corso del 2014 hanno percepito utili derivanti dalla partecipazione a società, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, intendendosi tali tutti quei proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir. Vi rientrano, ad esempio, tutti i titoli e/o strumenti finanziari, diversi dalle azioni, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici.

Compilazione del modello 770

I sostituti d’imposta, se non tenuti a presentare anche il 770 ordinario, devono presentare solo il 770 semplificato (4), comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate.

Se invece il sostituto d'imposta deve, a seconda delle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2014, presentare anche il 770 ordinario, non è tenuto a produrre il modello semplificato con i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del 770 ordinario.

Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il 770 ordinario, può peraltro, produrre il modello 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato e quelli relativi al Mod. 770 ordinario.

Relativamente ai prospetti del 770 semplificato ST e SV, gli stessi sono sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso, mentre il quadro SX presenta alcune variazioni.

Nel prospetto SX devono essere riportati i dati riepilogativi dei crediti e delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta. Rispetto all'anno precedente, nel quadro SX vi è l'inserimento del rigo SX47 che prevede l'esposizione dell'importo del credito previsto per l'anno 2014 dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014, concernente la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. In tale rigo viene indicato l'ammontare del credito Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta, in particolare:

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(4) Nel modello 770 semplificato è presente il prospetto SY, in cui vanno annotati i dati relativi alle eventuali somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché quelli relativi alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 78/2010.

Presentazione del Modello 770 Ordinario/Semplificato

Per entrambi i modelli (Semplificato e Ordinario), è prevista un'unica data fissata ogni anno al 31 luglio, ma quest'anno a seguito della proroga per trasmettere il modello ci sarà tempo fino al 21 settembre 2015.

Entrambe le dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente in via telematica:

Chi predispone la propria dichiarazione può scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso si deve obbligatoriamente utilizzare:

Per la determinazione del numero di soggetti in relazione ai quali deve essere utilizzato l’uno o l’altro servizio telematico, si deve fare riferimento:

per il 770 Semplificato

- al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “Redazione della dichiarazione” contenuto nel Frontespizio;

per il 770 Ordinario

La presentazione può avvenire anche tramite intermediari abilitati, individuati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

Gli intermediari sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione Finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente, mentre hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già precompilate; se accettate, queste devono essere trasmesse.

L'intermediario incaricato (5) della trasmissione deve:

La data dell'impegno, con la sottoscrizione ed l’indicazione del proprio codice fiscale, va riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione.

Deve inoltre rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione e una copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. La comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata, per gli eventuali controlli.

L'intermediario deve infine conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini di eventuali controlli (fino al 31 dicembre 2018).

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(5) Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte degli intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241. È inoltre prevista la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Le segnalazioni di anomalie al contribuente

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 13 luglio 2015, ha diffuso le modalità con cui mette a disposizione del contribuente (e anche della Guardia di Finanza) gli elementi e le informazioni in possesso, dalle quali risultano eventuali anomalie, affinché i contribuenti possano adempiere spontaneamente (in caso di inesattezze veritiere) o comunicare gli elementi giustificativi (se i dati in possesso dell’Agenzia sono incompleti o imprecisi) (6).

Sul modello 770, l’Agenzia metterà a disposizione informazioni riguardanti eventuali anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli.

In pratica, verranno segnalate eventuali differenze che emergono dall’incrocio dei dati presenti nel modello 770 con quelli dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione.

La comunicazione delle eventuali anomalie sarà recapitata al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure per posta ordinaria nel caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Le informazioni contenute nella comunicazione delle anomalie da 770 sono le seguenti:

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(6) Il tutto parte dall’attuazione dei principi contenuti nella Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014) che ha previsto nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea della base imponibile.

Cosa può fare il contribuente

Il contribuente che si vede recapitata una segnalazione di anomalia può avviare il contraddittorio o sanare l’inadempimento.

Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia infondata, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Le modalità per inviare tali informazioni sono contenute nelle comunicazioni ricevute. Se il contraddittorio va a buon fine, si può arrivare alla sistemazione della posizione “anomala”.

Se il contribuente opta per la regolarizzazione, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

L’istituto del ravvedimento è stato completamente modificato dalla Legge Stabilità 2015; ora è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

L’unico impedimento al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, o dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni.

La Proroga

Quest'anno la scadenza per la presentazione del modello 770 è stata prorogata dal 31 luglio al 21 settembre 2015.

Il Ministero delle Finanze, accogliendo le numerose richieste, in particolare anche quella del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, ha dato il via libera alla proroga per la trasmissione del modello 770 ordinario e semplificato. Le motivazioni a base della richiesta di proroga riguardano in particolare la presenza del consueto ingorgo di adempimenti fiscali nei mesi di giugno e luglio (nello specifico, scadenze dei versamenti di Unico, studi di settore, trasmissione telematica dei modelli 730 precompilati e non, lavorazione degli avvisi bonari pervenuti in questo periodo).

La proroga era stata confermata durante un question time presso la Commissione Finanze della Camera, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale ha ribadito l’intenzione del Governo di prorogare la scadenza per la presentazione del modello 770. Successivamente è arrivata la firma del DPCM che dispone la proroga, facendo così slittare i termini per la presentazione del modello 770 al 21 settembre prossimo.

Ricorda - Alla trasmissione del modello 770/2015 e ai relativi versamenti effettuati tardivamente, si applicano le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in base alla quale sono stati ampliati sia i termini che le modalità per l’adempimento.

La proroga della presentazione del modello 770 comporta anche il rinvio della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica contenente esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.

Il sostituto d’imposta per non incorrere in sanzioni, infatti, deve trasmettere le certificazioni entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato, entro tale termine sarà possibile usufruire delle riduzioni delle sanzioni ordinarie e, inoltre, evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste per l’omesso omesso versamento di ritenute.

In particolare, non dovranno più essere trasmesse entro la fine del mese le certificazioni uniche dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2014 eventualmente non inviate entro la scadenza ordinaria.

Si tratta delle certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, e che l’Agenzia delle Entrate aveva ricordato, nei giorni precedenti la notizia della proroga, l'invio entro fine luglio.

La circolare n. 26 del 7 luglio scorso chiarisce la posizione dell’Agenzia dell'Entrate ritenendo che le suddette certificazioni debbano comunque essere trasmesse in via telematica entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

Osserva – Con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 e con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il primo anno, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 possono essere inviate anche dopo il 7 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. L'Agenzia ritiene che queste certificazioni debbano essere trasmesse in via telematica entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 Semplificato.

I sostituti di imposta dovranno procedere, oltre alla trasmissione della dichiarazione del modello 770, anche alla trasmissione delle suddette certificazioni uniche (se non lo hanno ancora fatto) per poter non incorrere in sanzioni quantomeno amministrative.

Si ricorda che entro il termine della trasmissione delle dichiarazioni 770, è inoltre auspicabile fare il punto sulle eventuali irregolarità commesse dal sostituto. Infatti, sarà possibile usufruire delle riduzioni delle sanzioni ordinarie ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ed inoltre evitare di incorrere nelle sanzioni penali, qualora, nel corso del periodo di imposta 2014, il sostituto avesse omesso il versamento di ritenute certificate per un ammontare superiore a 50 mila euro.

In tale ultima ipotesi, infatti, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 punisce tale condotta con la reclusione da sei mesi a due anni se il versamento non viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta.

In definitiva, lo slittamento del 770 comporta il rinvio anche dei suddetti adempimenti collegati nonché lo slittamento dei termini per il ravvedimento operoso, in quanto collegati al termine di presentazione del modello.

 

Quadro Normativo

- D.P.R. n. 600 del 29.09.1973

- D.P.R. n. 322 del 22.07.1998

- D.P.R. n. 435 del 07.12.2001

- D.P.R. n. 126 del 16.04.2003

- D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto Semplificazioni)

- D.L. n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015)

- Provvedimenti Agenzia delle Entrate del 15.01.2015

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 11.05.2015

- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 13.07.2015

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 19.02.2015

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 07.07.2015

 

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