A piccole tappe verso il riconoscimento

Pubblicato il 13 marzo 2006

La via del riconoscimento del trust nell’ordinamento italiano è stata lunga e a volte tutta in salita. Con dell’Aja del 1° luglio 1985, l’Italia ha riconosciuto come trust tutti i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, che con atto tra vivi o mortis causa, pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Si parla, dunque, di trust ogni qualvolta vi è il posizionamento di beni sotto il controllo di un trustee, nel cui patrimonio i beni del trust entrano andando però a costituire, rispetto al suo patrimonio “generale”, una massa distinta che egli ha il potere/dovere di amministrare. Fino a poco tempo fa, tuttavia, l’Italia riconosceva i trust istituiti altrove e regolati dalle leggi dei paesi in cui l’istituto era disciplinato. Solo da una quindicina di anni, invece, vi sono stati fattori che hanno permesso di riconoscere definitivamente il trust nel nostro ordinamento: una circolare del Consiglio nazionale del notariato che ha ammesso la validità del trust interno; l’introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter, che riconosce l’ammissibilità dell’effetto “segregativo” che, con riferimento a determinati beni, il trust produce nel patrimonio del trustee.    

I trust possono essere suddivisi in due categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, ma con netta prevalenza numerica dei primi. I giudici italiani hanno immediatamente riconosciuto la valenza dei trust interni come strumenti di assistenza e tutela dei soggetti più deboli. I casi più comuni di trust, oltre a quelli in materia successoria, sono quelli riconducibili al diritto di famiglia ed in particolare nei procedimenti di separazione e di divorzio, in relazione allo spinoso problema della sistemazione dei beni già comuni.   

Dal punto di vista fiscale, nell’ipotesi di costituzione di un trust le imposte dirette entrano in gioco in tre momenti: quando il disponente attribuisce i beni al trust; quando il trust produce redditi mediante lo svolgimento della sua attività di gestione dei beni trasferiti; quando il trust distribuisce somme o beni ai beneficiari. 

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