Nell’articolo si torna a parlare delle modifiche e delle integrazioni alla riforma della legge fallimentare approvate il 7 settembre scorso dal Governo. In particolare vengono esaminate due modifiche che sono reputate degne di nota:
- la relazione di fattibilità del piano deve essere redatto da un professionista iscritto al Registro revisori;
- dalla data di pubblicazione e per 60 giorni successivi i creditori anteriori per titolo e causa alla pubblicazione non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
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