Adempimenti e scadenze fiscali di fine anno

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Nonostante i diversi propositi dei vari governi, in particolare sulla necessità di semplificare il sistema fiscale e di ridurre i relativi obblighi a carico dei contribuenti, la parte finale dell'anno si presenta ancora caratterizzata da una moltitudine di scadenze e adempimenti fiscali.

Lo scenario futuro non porterà nulla di buono, anzi le continue modifiche, l’inserimento di nuovi adempimenti e l’aumento degli oneri, anche di natura amministrativa, continuano a generare tra i contribuenti un certo disorientamento.

Il quadro normativo fiscale è caratterizzato ultimamente da continui cambiamenti ravvicinati in particolare a ridosso delle scadenze, che rendono di conseguenza più oneroso e complesso il peso degli adempimenti.

Sarebbe necessario, invece, avere delle regole certe fin dall’inizio e non soggette a continue modifiche, spesso accompagnate anche dall’aumento del numero delle scadenze.

La parte finale dell’anno vede diversi appuntamenti importanti con il Fisco, segnaliamo, in particolare, il versamento degli acconti delle imposte (secondo o unico acconto), che doveva essere effettuato al 30 novembre, e il versamento del saldo Imu e Tasi del 17 dicembre.

Quest’anno, inoltre, non bisogna dimenticare la preparazione all’obbligo della fatturazione elettronica (obbligatoria dal primo gennaio 2019), che vede impegnati i contribuenti e i loro consulenti fiscali in un autentico tour de force, specialmente in questa ultima parte dell’anno per arrivare pronti all’appuntamento in vigore dal 1° gennaio.

Di rilevanza ancora, quest’anno a seguito delle modifiche che sono previste nella Legge di bilancio 2019 (ancora in fase di approvazione), sarà la scelta che interesserà un consistente numero di contribuenti che potrebbero decidere di passare dall’attuale contabilità semplificata al regime forfettario a seguito della modifica dei criteri di accesso, in particolare dell’innalzamento delle soglie di ricavi fino a 65mila euro. Vediamo di seguito quali sono i principali adempimenti che chiuderanno l'anno in corso.

 

Acconto Iva entro fine mese

Tra le scadenze fiscali maggiormente rilevanti nel mese di dicembre vi è sicuramente il versamento dell’acconto Iva per il 2018.

L’acconto deve essere versato dalla maggior parte dei contribuenti Iva, ne sono esclusi coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).

 

NB! - Sono esonerati i soggetti che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo, come quelli che iniziano l’attività o che l’hanno cessata entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali.

 

Sono tenuti ad fare il versamento i contribuenti che devono effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza mensile.

L’importo a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, viene calcolato in percentuale sul versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso.

Stesso obbligo è previsto anche per i contribuenti trimestrali, i quali dovranno tenere conto del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso.

 

Tra i metodi disponibili per calcolare l’acconto Iva relativo all’ultimo mese o trimestre del 2018, potrebbe essere più conveniente utilizzare il metodo storico (che prevede di considerare l’88% dell’importo dell’ultima liquidazione dell’anno precedente), rispetto a quello previsionale o a quello analitico, relativo alle operazioni effettuate al 20 dicembre.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018, ha previsto una disposizione che consente la detrazione dell’imposta solo al verificarsi del duplice requisito dell’esigibilità dell’Iva e del possesso di una valida fattura d’acquisto.

Il duplice requisito (esigibilità e ricezione del documento) è in vigore già dal 1° gennaio 2018, ma non si è applicato per le fatture del 2017, ricevute dal 1° al 16 gennaio 2018. Quindi, nella liquidazione di dicembre 2017 è stata detratta anche l’Iva di questi documenti.

La citata circolare considera validi e non sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite con la circolare stessa (relative al duplice requisito), in particolare, per chi, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbia fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

I contribuenti mensili e i trimestrali hanno potuto inserire nell’ultima liquidazione del 2017 anche l’Iva delle fatture pervenute entro il 16 gennaio 2018.

Questa “tempistica” di registrazione, non è possibile adesso per l’ultima liquidazione del 2018, relativamente all’Iva delle fatture passive che arriveranno entro il 16 gennaio 2019. Per questo motivo, in generale, conviene il metodo storico rispetto a quello previsionale.

Metodo previsionale

Un altro metodo disponibile per il calcolo dell’acconto è il metodo previsionale, alternativo agli altri metodi. Con tale metodo, l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Bisogna fare attenzione, in sede di calcolo, in quanto l’importo su cui calcolare l’88% deve essere al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente, in quanto solo cosi si rende omogenea la base imponibile di questo metodo con quella da utilizzare con il criterio storico (Circolare Agenzia delle Entrate n. 52 del 3 dicembre 1991).

 

Metodo analitico

Il terzo metodo che è possibile utilizzare per la determinazione dell’acconto è quello analitico e riguarda le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali), al netto dell’Iva detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro delle fatture di acquisto nello stesso periodo e di quella degli acquisti intracomunitari.

Per le fatture attive, non deve essere considerata solo l’Iva a debito dei documenti emessi e/o registrati entro il 20 dicembre, ma va sommata anche quella di tutte le operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre, anche se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione (articolo 6, comma 3-bis, legge 405/1990).

Deve essere considerata anche l’Iva delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate entro il 20 dicembre (cioè, rispettivamente spedite/consegnate e pagate), indipendentemente dal fatto che la fattura, emessa entro questa data, venga registrata successivamente, cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. in base all’articolo 23, comma 1, del DPR 633/1972 e indipendente dal fatto che si scelga di emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo (articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972).

L’acconto dovrà essere versato anche dai soggetti che operano in agricoltura, tranne il caso in cui questi applichino il regime di esonero (previsto dal comma 6 dell’articolo 34 del DPR 633/1972).

 

Il regime speciale in agricoltura

Per i produttori agricoli c’è un regime speciale ai fini Iva, disciplinato dall’articolo 34 del DPR 633/1972. Esso incide sulla detrazione dell’Iva, mentre l’applicazione dell’imposta segue le regole e le aliquote ordinarie.

L’Iva ammessa in detrazione, infatti, non coincide con quella assolta sugli acquisti, ma si determina applicando all’ammontare imponibile delle cessioni di beni, delle percentuali di compensazione, individuate da un decreto del ministero delle politiche agricole.

La detrazione in base alle percentuali di compensazione comporta l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti e risulta più o meno conveniente a seconda dell’aliquota relativa ai prodotti oggetto dell’attività svolta.

Se l’aliquota dell’imposta relativa al prodotto non è elevata, il regime speciale diventa non conveniente in quanto la percentuale di compensazione non è sufficiente a coprire l’imposta assolta sull’acquisto.

Si ipotizzi il caso di un agricoltore che, oltre a produrre il proprio vino, ne acquista altro da terzi per mescolarlo con il proprio, assolvendo l’Iva sull’acquisto nella misura del 22%. La percentuale di compensazione del vino è pari al 12,3% che si applica su tutte le cessioni, mentre non sarà possibile detrarre l’Iva del 22%.

Il regime speciale incide quindi sulle modalità di determinazione dell’imposta detraibile, ma non sugli adempimenti Iva che vanno effettuati con le regole previste dal DPR 633/1972.

Pertanto, entro il prossimo 27 dicembre, i produttori agricoli dovranno determinare e versare l’acconto Iva scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo possibili.

 

Casi di esenzione dell'acconto

È previsto che l’acconto non è dovuto quando l’importo da versare è inferiore a 103,29 euro, o quando si è chiusi il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, che risulta dalla liquidazione periodica.

Le stesse regole si applicano ovviamente ai produttori agricoli che, ai sensi del comma 11 del citato articolo 34, optano per il regime ordinario.

Le disposizioni in materia di versamento dell’acconto non trovano applicazione nei confronti degli agricoltori che applicano il regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/1972.
Il regime di esonero si applica a tutte le imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al Decreto Iva.

I produttori agricoli che rientrano in questo regime non devono osservare gli adempimenti Iva previsti dal titolo II del decreto Iva, ovvero non sono soggetti alla emissione e registrazione delle fatture (è il cessionario che deve emettere una autofattura), alla registrazione dei corrispettivi, alla tenuta della contabilità, alla liquidazione e al versamento dell’imposta nonché alla presentazione della dichiarazione annuale. Di conseguenza, sono esonerati anche dal versamento dell’acconto annuale Iva.

In caso di rinuncia al regime di esonero devono essere osservati tutti gli adempimenti Iva a partire dal 1° gennaio, compreso il versamento dell’acconto.

 

Omesso versamento dell’acconto Iva 

La scadenza dell’acconto Iva segna il momento in cui si realizza il reato di omesso versamento Iva per l’anno precedente e, quindi, nei prossimi giorni, in assenza dei pagamenti dovuti, si realizzerà tale infrazione relativa al periodo di imposta 2017.

L’articolo 10-ter del D.Lgs 74/2000 sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versi l’Iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo per importi superiori a 250mila euro per ciascun periodo di imposta.

Ai fini del reato, rileva la somma a debito che risulta dalla dichiarazione presentata per il periodo di imposta.

Per individuare correttamente il debito Iva da riscontrare rispetto alla soglia penale, di recente è intervenuta la Cassazione, con la sentenza 46953/2018, secondo la quale nel reato di omesso versamento Iva, l’imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità deve essere considerata senza gli interessi trimestrali eventualmente dovuti.

A pochi giorni dalla scadenza del versamento dell’acconto si possono verificare alcune situazioni.
Si può, ad esempio, effettuare un versamento parziale per scendere sotto la soglia per non commette reato; tale versamento parziale invece eseguito dopo il 27 dicembre determinerebbe comunque il consumarsi del reato in quanto la data cui far riferimento per la quantificazione dell’imposta non versata è rappresentata proprio dalla scadenza dell’acconto Iva.

 

In tale contesto assumono rilievo le importanti modifiche introdotte con il D.Lgs. 158/2015, secondo le quali il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, viene estinto il debito, comprese sanzioni ed interessi, mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.

 

NB!Dopo il 27 e senza aver effettuato il versamento il reato è consumato. Il contribuente per estinguerlo, deve versare integralmente il debito riferito ad imposta, interessi e sanzioni, non risultando cioè sufficiente un mero versamento in acconto per scendere sotto soglia.


Affinchè venga estinto il reato è possibile prima dell’apertura del dibattimento di primo grado:

 

In queste ipotesi, anche ove l’interessato avesse avviato un piano di rateizzazione previsto dalla norma fiscale per il versamento del dovuto (ad esempio per aver ricevuto un avviso bonario o una cartella di pagamento), ai fini della non punibilità del reato occorre comunque l’integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

 

La prova della crisi di liquidità 

Il reato di omesso versamento dell’Iva può sembrare privo di dolo, innanzitutto perché l’imposta dovuta (ma non versata) è comunque dichiarata dall’impresa, che quindi non ha occultato alcuna imposta, in secondo luogo perché spesso, l’omissione è la conseguenza di una crisi di liquidità aziendale.

In sede difensiva, in presenza di questi illeciti, generalmente viene invocata la crisi di liquidità, che è stata oggetto di numerose pronunce della Suprema corte non sempre concordi tra loro.

Le Sezioni Unite della Cassazione (con due sentenze n.37424 e n.37425 del 2014) hanno indicato i presupposti per l’esclusione della colpevolezza.

Vien chiarito che si tratta di reati per i quali non occorre il fine di evasione, sono infatti punibili per dolo generico, ossia per la consapevolezza di non versare all’Erario le imposte dovute alle previste scadenze e di conseguenza una crisi di liquidità non fa venir meno il dolo (generico) richiesto per la sussistenza dell’illecito.

 

NB! - Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il dolo va individuato nella consapevolezza da parte del contribuente di non adempiere alla prevista scadenza (27 dicembre) al versamento del debito Iva indicato nella dichiarazione dell’anno precedente.

 

Relativamente alla causa di forza maggiore o al caso fortuito, i giudici di legittimità penale hanno assunto un orientamento particolarmente rigoroso.

In queste circostanze, sarà il giudice di merito a dover valutare “caso per caso”, poiché occorre verificare che l’assenza di liquidità non sia dipesa dalla scelta di non far fronte all’adempimento.

Il contribuente deve accantonare l’Iva incassata sulle fatture e, per le ritenute, ripartire le risorse disponibili eventualmente erogando anche compensi ridotti a dipendenti e professionisti. Bisogna assumere tutti gli accorgimenti necessari per far fronte al pagamento (anche con richieste di finanziamenti a terzi, istituti di credito, ecc,) e anche mediante un’esposizione personale dell’amministratore.

 

Mancato incasso di fatture

Di recente la Suprema Corte ha ritenuto che non si commette il reato ai fini Iva se l’inadempimento è conseguente al mancato incasso di fatture da parte di clienti falliti e il contribuente si è comunque adoperato in altri modi per recuperare le somme da destinare all’Erario (Sentenza n. 37089/2018).

In assenza di pagamento delle fatture non è possibile rispettare il dovere di accantonamento dell’imposta per configurare la causa di forza maggiore.

E’ stato anche precisato, in un’altra sentenza, che è colpevole l’imprenditore che sceglie di estinguere i debiti bancari e le ipoteche immobiliari con le somme disponibili derivanti dalla vendita dell’unico cespite, poiché l’opzione di non pagare il debito erariale è prova del dolo (38593/2018).

In linea generale, è difficile provare la sussistenza della forza maggiore impeditiva del versamento all’Erario, in quanto non è agevole dimostrare l’impossibilità per l’imprenditore di operare diversamente per cause indipendenti dalla sua volontà.

 

Stampa dei registri contabili

Il differimento del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dal 30 settembre al 31 ottobre ha portato con se anche il differimento del termine (del 31 dicembre) per la stampa dei registri contabili, previsto ora per il 31 gennaio, tale obbligo, per effetto di quanto previsto dal D.L. 148 del 16 ottobre 2017, non riguarda i registri Iva delle fatture emesse e delle fatture ricevute la cui stampa può essere effettuata a seguito di specifica richiesta, in caso di verifica.

L’obbligo di tenuta dei libri contabili è individuato dall’articolo 2214 del Codice civile, il quale dispone che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, come previsto dall’articolo 2219 del Codice civile, ovvero senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.

Non sono ammesse abrasioni e qualora sia necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita lasciando che le parole cancellate siano comunque leggibili.

 

Si devono anche rispettate le disposizioni all’articolo 22 del DPR 600/1973. I registri interessati da queste disposizioni sono i registri Iva, il libro giornale e degli inventari e il registro dei beni ammortizzabili, ovviamente nel caso in cui sussista l’obbligo di tenuta degli stessi.

La stampa dei registri è un adempimento successivo che consiste nella materializzazione su carta degli stessi, in questo modo le annotazioni in essi contenute assumono carattere di immutabilità e diventano opponibili all’Amministrazione finanziaria e a terzi.

L’obbligo di procedere alla stampa su carta è previsto dall’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, tale norma fissa il termine entro il terzo mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Prima di questo termine, la tenuta dei registri si considera regolare quando, in sede di verifica, i dati risultano aggiornati su sistemi meccanografici e si procede alla stampa su richiesta dei verificatori.

 

Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio dello scorso anno (D.L. 148 del 16 ottobre 2017) ha introdotto una semplificazione con riferimento alla stampa dei registri delle fatture emesse e delle fatture ricevute.

L’articolo 19-octies, con il comma 6, modificando il D.L. 357/1994, dispone che la tenuta dei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva, rispettivamente registro delle fatture emesse e delle fatture ricevute, si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati su sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori ed in loro presenza.

 

Si tratta, quindi, di una deroga alla regola generale che prevede, appunto, la stampa entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

L’obbligo di stampa su carta, esclusivamente con riferimento a questi registri, può essere evitato se sono rispettate due condizioni:

 

NB! – Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 ha previsto che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

 

Dunque, con riferimento a questi registri l’obbligo di trascrizione su carta sussisterà solo in caso di specifica richiesta da parte dei verificatori in sede di controllo.

 

La conservazione sostitutiva

L’obbligo di stampa su carta, non interessa i soggetti che adottano la conservazione sostitutiva, ossia che si avvalgono della registrazione dei documenti su supporti informatici secondo le regole contenute nel D.M. del 17 giugno 2014.

Il processo di conservazione dei documenti informatici ai fini fiscali richiede l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi. Anche in questo caso, il termine coincide con il terzo mese successivo alla scadenza della dichiarazione dei redditi.

 

Verso la fine del superammortamento

Chi vuole beneficiare del superammortamento (e ne possiede i requisiti) ha ancora poche settimane per definire gli investimenti.

La Legge di bilancio 2019 non ha previsto una ulteriore proroga per tale bonus fiscale, che andrà a scadere con la fine del 2018.

È però possibile usufruire della coda temporale prevista fino al 30 giugno 2019, concludendo il contratto con il fornitore entro fine anno e versando un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo.

In questo modo l’investimento, purché effettuato entro fine giugno del prossimo anno, potrà ancora godere della maggiorazione del costo valido per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

Non occorre che entro il 30 giugno 2019 il bene entri in funzione, ma solo che a quella data il costo sia sostenuto in base all’articolo 109 del Tuir (bene consegnato o spedito, oppure appalto ultimato).

L’attuale superammortamento, lo ricordiamo, esclude dal suo ambito (oltre a immobili e beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) anche le autovetture di qualunque utilizzo (ma non invece gli autocarri che restano agevolati).

 

Cumulo con la mini-Ires

I beni acquistati nel 2019, anche se agevolati con il superammortamento in quanto ordinati entro quest’anno, potranno essere considerati tra gli investimenti rilevanti per il calcolo dell’imponibile assoggettato alla mini-Ires del 15%, che sarà introdotta dalla Legge di bilancio, con un potenziale duplice beneficio.

Il 31 dicembre 2018 è, inoltre, la data limite per contrattualizzare gli investimenti iperammortizzabili, al fine di poter applicare le attuali regole.

In presenza di ordini e acconto entro fine 2018, gli investimenti dell’intero anno 2019 saranno infatti dotati della maggiorazione del 150% per la deduzione fiscale, senza alcun limite di importo.

 

Il disegno di legge di bilancio prevede, per il 2019 (con coda al 2020), deduzioni progressivamente ridotte per importi che superano complessivamente 2,5 milioni, con l’integrale azzeramento del bonus oltre 20 milioni.

L’anticipo di ordini e acconti al 2018 fa, invece, sì che gli investimenti del 2019 non tocchino questi scaglioni, che dunque restano liberi per essere destinati ad ulteriori acquisti agevolati.

Anche gli investimenti iper del 2019, pur se ordinati nel 2018 e dunque soggetti alla agevolazione intera della legge attuale, si computeranno per calcolare l’eventuale imponibile a Ires del 15%.

 

Per sfruttare le code temporali al 2019 di iperammortamento e superammortamento (fino al 30 giugno) è necessario, dunque, che, entro lunedì 31 dicembre, venga accettato l’ordine dal fornitore o, in generale, venga stipulato un accordo contrattuale vincolante che ha ad oggetto l’investimento, pagando un acconto del 20%.

Se successivamente all’ordine, ed anche nel 2019, si decide di avvalersi di una locazione finanziaria, la modifica non comporta la perdita della “prenotazione”. L’acconto pagato al fornitore verrà girato alla società di leasing quale canone anticipato e l’investimento resterà soggetto alle regole vigenti (Risoluzione 132 del 24 ottobre 2017).

Non vi sarà nessuna decadenza qualora il costo a consuntivo superi, per qualunque motivo, quello che risultava nel contratto e su cui si era quantificato l’acconto, l’importo originale resta comunque agevolabile secondo le regole del 2018, non lo sarà l’eccedenza.

Nel caso di beni iperammortizzabili, l’eventuale integrazione del costo non coperta dall’acconto sull’ordine del 2018, entrerà nella agevolazione depotenziata che sarà introdotta dalla prossima legge di bilancio.

 

Il no profit all’esame della trasparenza

In vista della chiusura dell’esercizio 2018, anche gli enti non profit saranno chiamati a fare i conti con le scadenze, fiscali e non, e già in questa fase si dovrà iniziare a prendere confidenza con la revisione di una serie di adempimenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, ossia il Codice del terzo settore (CTS).

Alcuni adempimenti scatteranno entro la fine dell’anno, mentre altri dovranno comunque tenere conto dei risultati al 31 dicembre.

Ad esempio, entro tale data scade il termine per esercitare l’opzione per accedere al regime forfettario della legge 398/1991, previsto per associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, mentre debutta dal 1°gennaio 2019, per gli enti non profit dotati di partita Iva, l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Sul fronte della trasparenza, per gli enti del Terzo settore con entrate superiori a 100mila euro è operativo l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet di emolumenti, compensi o corrispettivi, attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (articolo 14, comma 2 del Codice del terzo settore).

Per l’aggiornamento di queste informazioni non è prevista una vera e propria scadenza, ma tale adempimento dovrà essere svolto entro i primi mesi dell’anno, per cui già dal 1° gennaio 2019 bisognerà pensare a pubblicizzare le attribuzioni disposte nel 2018.

Sempre per ragioni di trasparenza, Associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con la Pubblica amministrazione, dovranno pubblicare sul proprio sito internet le informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o altri vantaggi di tipo economico ricevuti nel 2018, se superiori a 10mila euro (legge 124/2017), ma in questo caso, vi è un po’ di tempo con la scadenza al 28 febbraio 2019.

 

Invio dei modelli Intrastat

Il 27 dicembre scade il termine per la presentazione dei modelli Intrastat da parte dei soggetti passivi Iva che li trasmettono con periodicità mensile.

La trasmissione deve effettuarsi esclusivamente in modalità telematica, interessa, i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive.

I modelli sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento considerando, a tal fine, che la periodicità di presentazione dei modelli è:

 

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco, può scegliere di adottare la periodicità mensile con il vincolo di mantenerla per un intero anno solare.

 

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello Intra 2-bis) e di servizi (modello Intra 2-quater) sono stati interessati dalle misure di semplificazione previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017 che, oltre a mantenerli solo per adempiere a finalità statistiche, ha soppresso l’obbligo della loro presentazione con cadenza trimestrale innalzando le soglie che determinano la sussistenza dell’obbligo della loro trasmissione.

 

 

 

Infine, l’obbligo, previsto dal citato provvedimento, di presentare gli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti, ai soli fini statistici, non vuol dire che vanno forniti i soli dati statistici: infatti, gli elenchi degli acquisti di beni devono contenere l’indicazione sia dei dati fiscali che di quelli statistici e gli elenchi dei servizi devono riportare tutti i dati della parte fiscale richiesti dal modello stesso.

 

Elenchi riepilogativi

Per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello Intra 1-bis) e delle prestazioni di servizi resi (modello Intra 1-quater), non sono previste soglie sotto le quali non vi è l’obbligo di compilazione ed invio del modello ai fini fiscali, le soglie servono soltanto ad individuare la frequenza mensile o trimestrale con cui i modelli devono essere presentati.

Sono previste, invece, soglie differenziate relativamente alla compilazione della parte statistica e di quella fiscale delle cessioni intracomunitarie di beni.

In merito al contenuto del modello Intra 1-bis, relativo alle cessioni di beni, infatti, è da tenere presente che l’informazione statistica è facoltativa per i soli soggetti mensili che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un importo totale uguale o superiore a 100mila euro. In tutti gli altri casi, l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria.

La verifica in ordine al superamento delle soglie deve effettuarsi in maniera distinta e indipendente per ogni categoria di operazioni.

Il superamento della soglia per una singola categoria (ad esempio per le cessioni di beni) non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni (e cioè per i servizi resi o per gli acquisti di beni e servizi).

Si pensi, ad esempio, al caso di un contribuente che nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 250mila euro (la soglia di riferimento è pari a 200mila euro) e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 30mila euro (la soglia di riferimento è pari a 100mila euro), è tenuto a presentare mensilmente soltanto l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni, mentre non è tenuto a presentare il modello dei servizi intracomunitari ricevuti.

 

La comunicazione all’Enea

Un altro adempimento interessante da segnalare e che insiste in questo periodo, è quello previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) e riguarda la trasmissione da farsi attraverso il sito dell’Enea (http://ristrutturazioni2018.enea.it) con la quale si dovranno indicare i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione Irpef del 50% ex articolo 16-bis del Tuir), che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

La comunicazione all’Enea deve essere inviata soltanto per comunicare i dati degli interventi ultimati nel 2018 per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero (articolo 16-bis del Tuir).

Si ricorda che, per gli interventi che si sono conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso), la comunicazione all’Enea va eseguita entro il 19 febbraio 2019.

Per tutti gli altri interventi che terminano dal 22 novembre 2018 l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

La comunicazione va fatta per gli interventi che hanno a che fare con la:

 

Quadro Normativo

D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972

D.P.R. n.600 del 29 settembre 1973

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018

Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017

Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

Legge 205 del 27 dicembre 2017

Decreto Legge n. 119 del 24 ottobre 2018

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