Affidamento del contribuente da stabilizzare
Pubblicato il 07 giugno 2009
Nell’analisi tra Fisco e Costituzione l’autore dell’articolo sollecita la Corte costituzionale ad approfondire il tema dell’interpretazione delle norme dello Statuto del contribuente. Si verifica una mancanza di sintonia tra Cassazione e Corte costituzionale che andrebbe risolta. Nella sentenza n.
10982/2009 della Cassazione viene valorizzato lo Statuto regolato dalla legge 212/2000, confermando l’orientamento della propria giurisprudenza, con l’affermazione che il principio dell’affidamento e quello di irretroattività delle norme tributarie sfavorevoli al contribuente impongono di ritenere non applicabile una norma simile, retroattivamente ai rapporti già definiti con accertamento con adesione. Di più, le norme dello Statuto vengono considerate come norme di rango costituzionale: la previsione dell’art. 10 presenta un contenuto preesistente è, dunque, espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell’ordinamento tributario anche prima della legge 212/2000. Al contrario, la Corte costituzionale in una recente decisione -
58/2009 - ha affermato che non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte, le previsioni della legge 212 del 2000.