Affido condiviso, tutele in crisi

Pubblicato il 25 agosto 2008
Il Ministro del lavoro, attraverso l'interpello n. 29/2008, ha chiarito il quadro che la riforma in materia di separazione dei genitori ed affidamento dei figli (legge n. 54/2006) produce sul riconoscimento dei diritti ai lavoratori per maternità. La nuova disciplina prevede che in caso di separazione personale dei coniugi, il figlio abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi; a tal fine il giudice valuta la possibilità che i figli minori vengano affidati a entrambi i genitori (affido condiviso) conferendo la potestà genitoriale a tutti e due. In base alle nuove previsioni, l'affido ad un solo genitore risulta quale soluzione meramente alternativa disposta con riguardo all'interesse del minore. Il principio della bigenitorialità ha sollevato diverse questioni in materia di congedi e permessi di maternità ora chiarite dal Ministero del lavoro. In caso di affido condiviso il papà non ha più diritto al congedo di paternità poiché questo è espressamente subordinato all'ipotesi di affido esclusivo del figlio. Relativamente al congedo parentale, diritto autonomamente spettante a ciascun genitore, l'affido condiviso non determina alcuna conseguenza mentre, in caso di genitore single, restringe la possibilità di ottenere il prolungamento a dieci mesi dell'astensione dal lavoro. I riposi giornalieri non spettano al padre in presenza di questo tipo di affidamento, anche se tale vincolo appare superabile con l'alternanza nella loro fruizione da parte di entrambi i genitori. Non si ha nessuna conseguenza in caso di malattia del figlio in quanto, in questo caso, il congedo è un diritto autonomamente spettante a ciascun genitore.
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