L’Istituto di previdenza sociale fornisce ai datori che non hanno più in “cassa” il Tfr al cui trasferimento di quota sono obbligati, le regole per godere dell’agevolazione del taglio progressivo ai contributi (dapprima quelli dovuti per gli assegni familiari, poi quelli riferiti alla maternità e quelli relativi alla disoccupazione, continuando con cig e malattia ove tali contributi non assorbissero l’intera riduzione cui il datore ha diritto): la circolare 4, da ieri sul sito, cita il decreto legge che prevede questa riduzione contributiva, il n. 203/05 (convertito in L. n. 248/05), illustrando che la facilitazione incomincia quest’anno con una riduzione dello 0,19% per concludersi nel 2014, quando raggiungerà lo 0,28%.
Sebbene il datore possa scalare l’importo residuo a titolo di esonero dall’ammontare dei contributi complessivi dovuti all’Inps, ove quelli da versare non fossero sufficienti a far recuperare quanto di competenza dell’Azienda, alcune aliquote vanno preservate dalla misura compensativa: lo 0,20% previsto per il finanziamento del fondo di garanzia del Tfr (che sale allo 0,40% per i dirigenti industriali) e lo 0,30% costituito dal contributo integrativo per la disoccupazione.
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