Agevolazioni non fruibili se il datore ha effettuato licenziamenti per giusta causa o recede dal contratto per mancato superamento del periodo di prova

Pubblicato il 17 ottobre 2010

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del minlavoro circa le modalità di fruizione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro.

In risposta, la nota 37 del 15 ottobre 2010 ricorda anzitutto che l’articolo 8, comma 9, della Legge ora citata prevede il godimento di due benefici – riferiti allo sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi - di differente entità:

- 50% per tutte le imprese, ovvero

- 100%, esclusivamente per le imprese operanti nell’area del Mezzogiorno d’Italia.

Per l’ottenimento, il datore di lavoro deve effettuare “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”, purché le assunzioni “non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”.

E’ in ogni caso possibile, afferma la nota, concedere le agevolazioni in commento ai datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro (si veda in proposito il messaggio INPS n. 20607 del 30 maggio 2005).

Ma qualora, nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova - poiché questi trovano fondamento, se legittimamente esercitati, nella discrezionalità imprenditoriale del datore e non rispondono, quindi, ai requisiti richiesti ai fini dello sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 8, comma 9 della Legge 407/1990 - il datore non potrà fruire degli espressi vantaggi contributivi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Perizia in ritardo: CTU condannato solo se l'atto è indifferibile

14/05/2024

Superbonus, chiarimenti su data di emissione e sconto integrale in fattura

14/05/2024

Permessi per assistenza disabili e congedo parentale: possibile una programmazione?

14/05/2024

Bonus mamme: come comunicare i codici fiscali dei figli all'INPS

14/05/2024

Mantenimento e assegno. Sezioni Unite: sì alla sospensione feriale

14/05/2024

Decreto Superbonus, con Sugar tax dal 2024. In vista la proroga

14/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy