Agricoltura Assunzioni congiunte

Pubblicato il 17 agosto 2016

Ai sensi del comma 3-bis, art. 31, D.Lgs. n. 276/2003, le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di impresa, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

Il successivo comma 3-ter stabilisce che l'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole.

A far data dal 25 agosto 2016 la suddetta percentuale del 50% passerà al 40% grazie alla modifica apportata al citato comma 3-ter, dall’art. 18 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.

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