Agriturismo attività secondaria

Pubblicato il 19 ottobre 2008

La Cassazione, con la sentenza n. 24430 del 2 ottobre 2008, entra nel merito dei requisiti che le strutture agrituristiche devono avere per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Si chiarisce che non può essere mai considerata agrituristica un’attività di ricezione e ospitalità svolta da chi non è imprenditore agricolo o per la quale l’impegno lavorativo richiesto e l’entità dei capitali impiegati siano prevalenti rispetto all’attività agricola. Dunque, è riconosciuta la qualità agrituristica dell’attività di ricezione ed ospitalità se c’è contemporanea sussistenza di:

- qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che esercita l’attività;

- rapporto di connessione e di complementarità con l’attività propriamente agricola;

- permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto a quella di ricezione ed ospitalità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Lavoratori eterorganizzati: nullo il licenziamento ritorsivo

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy