Al sostituto avvisi con aliquota

Pubblicato il 22 marzo 2006

La Suprema corte di Cassazione, con sentenza n. 3111 del 13 febbraio 2006, ha stabilito che gli avvisi di accertamento debbano contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle aliquote applicate anche quando l’accertamento é notificato al sostituto d’imposta, che fruisce di pari diritto del sostituito al controllo dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.  Chiunque sia il destinatario dell’avviso, dunque, dev’essere adeguatamente informato. Viola il principio di chiarezza e precisione delle indicazioni, base del precetto contenuto nell’articolo 42 del Dpr n. 600/73, che detta le regole per l’accertamento, anche l’avviso che non riporti l’aliquota applicata, ma che contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima. 

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