Alimenti, tra locali e bar c'è differenza

Pubblicato il 03 febbraio 2009

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 159/2009 del 14 gennaio 2009), l'ampliamento dell'attività di somministrazione in un locale dove si fa pubblico spettacolo non può essere considerato al pari dell'apertura di un pubblico esercizio. Alle stregua di tale considerazione, i giudici amministrativi hanno annullato una determinazione dirigenziale con la quale era stata imposta la cessazione dell'attività di somministrazione, appena iniziata, in un locale del Testaccio. Per il Tar, infatti, l'attività di somministrazione andava ad integrare l'attività di trattenimento preesistente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Indennità antitubercolari 2026: nuovi importi INPS

16/01/2026

Legge di Bilancio 2026: rinuncia abdicativa nulla senza documentazione di conformità

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy