Alla Consulta le ganasce fiscali

Pubblicato il 22 luglio 2006

La recentissima ordinanza del Consiglio di Stato n. 4581, del 18 luglio, sostiene che “il giudice ordinario non ha il potere di sindacare la motivazione del provvedimento e la proporzione tra l’entità della misura e il credito garantito”, negando la competenza del Tribunale civile nelle controversie tra cittadini e concessionari della riscossione, competenza altrimenti sostenuta dalla Cassazione nella sentenza 2053 del 31 gennaio 2006. Se, spiega il Consiglio, fosse il Tribunale amministrativo regionale a decidere “vi sarebbe maggiore tutela per il destinatario del fermo, avendo il giudice amministrativo (e quello tributario) potere di sospendere ed annullare l’atto”.

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