Amianto, benefici fino a ottobre 2003

Pubblicato il 11 gennaio 2008

Con il messaggio n. 703/2008, l’Inps ha chiarito che il beneficio pensionistico che consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5 spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto. Il diritto al beneficio pensionistico, valido sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini dell’importo, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano presentato all’Inail, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell’attività lavorativa svolta, che deve essere stata soggetta all’assicurazione obbligatoria, contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto, gestita dall’Inail. Inoltre, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regole ad hoc per la compensazione delle imposte

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ancora un’esenzione transitoria

16/04/2026

F24, compensazioni da operare con cautela

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ritorna l’esenzione, ma solo in via transitoria

16/04/2026

Esami e corsi a distanza: il Garante interviene sul trattamento dei dati

16/04/2026

Estratti conto al posto dei POS nel Decreto PNRR convertito

16/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy