Ammortizzatori nelle zone colpite dal sisma

Pubblicato il 20 dicembre 2016

I datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, non sono tenuti ad osservare le norme sul procedimento di informazione e consultazione sindacale nonché sui limiti temporali per la presentazione delle istanze.

Così si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, fornendo le indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze per l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito a seguito del D.L. n. 189/2016, relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Inoltre:

Infine, sottolinea la circolare ministeriale, le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy