Ammortizzatori sociali Modifiche

Pubblicato il 10 ottobre 2016

Le principali modifiche apportate dal D.Lgs. n. 185/2016 al T.U. sugli ammortizzatori sociali, sono relative a CIGO, CIGS, Contratto di solidarietà espansiva e Imprese di rilevante interesse strategico.

CIGO

Ai sensi del comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L’art. 2 , comma 1, lett a), D.Lgs. n. 158/2015, ha stabilito che alla regola generale fanno eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

CIGS

Per quanto concerne la CIGS, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

CdS espansiva

Grazie al correttivo del Jobs Act, i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono adesso essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

Nel caso di specie ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria.

Imprese di rilevante interesse strategico

Il Legislatore ha, inoltre, previsto, la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.

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