Anche chi è assente incassa il premio

Pubblicato il 06 aprile 2009 La Corte di cassazione – sentenza n. 6963/2009 – ha respinto il ricorso di una banca nei confronti di un proprio dipendente, che era stato sospeso dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale concluso con l’assoluzione per insussistenza del fatto. Il dipendente, dopo la riassunzione, non si era visto riconoscere alcune voci della retribuzione e così si era rivolto al giudice. La Corte di cassazione nel riesaminare il caso, ha ritenuto che nessuna censura poteva essere mossa alla decisione di merito e ha, così, sentenziato: il premio di rendimento aziendale è svincolato dalla presenza del lavoratore. Infatti, il carattere continuativo di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla sua particolare natura. Così, anche il premio di rendimento, che presenta il carattere dell’eventualità perde questo requisito, nel caso in cui “risulti la sua avvenuta continuativa erogazione nel tempo ai dipendenti in misura pressoché totale, tanto che l’eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera residualità e, sostanzialmente, di eccezionalità”. Dunque, il premio di rendimento si deve considerare parte integrante della retribuzione e, di conseguenza, deve essere corrisposto anche al funzionario assente, che era stato sospeso dal servizio in base ad una contestazione, poi, risultata illegittima.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy