Anche chi è assente incassa il premio

Pubblicato il 06 aprile 2009 La Corte di cassazione – sentenza n. 6963/2009 – ha respinto il ricorso di una banca nei confronti di un proprio dipendente, che era stato sospeso dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale concluso con l’assoluzione per insussistenza del fatto. Il dipendente, dopo la riassunzione, non si era visto riconoscere alcune voci della retribuzione e così si era rivolto al giudice. La Corte di cassazione nel riesaminare il caso, ha ritenuto che nessuna censura poteva essere mossa alla decisione di merito e ha, così, sentenziato: il premio di rendimento aziendale è svincolato dalla presenza del lavoratore. Infatti, il carattere continuativo di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla sua particolare natura. Così, anche il premio di rendimento, che presenta il carattere dell’eventualità perde questo requisito, nel caso in cui “risulti la sua avvenuta continuativa erogazione nel tempo ai dipendenti in misura pressoché totale, tanto che l’eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera residualità e, sostanzialmente, di eccezionalità”. Dunque, il premio di rendimento si deve considerare parte integrante della retribuzione e, di conseguenza, deve essere corrisposto anche al funzionario assente, che era stato sospeso dal servizio in base ad una contestazione, poi, risultata illegittima.
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