Anche la “serenità” sposta i dipendenti

Pubblicato il 22 settembre 2008 Pronuncia di Cassazione (sezione Lavoro) numero 22059 del 2 settembre 2008. Conclusioni del collegio giudicante: a conferma del principio giuridico espresso dai giudici di merito - secondo cui tra le ragioni organizzative che legittimano il trasferimento di un dipendente vi può essere quella di voler rasserenare gli animi dell’unità produttiva – i giudici di ultime cure sostengono che il datore possa procedere al trasferimento del dipendente quando (e solo se) sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, ex articolo 2103 C.c. La decisione pone così in risalto il collegamento logico che deve intercorrere – perché il potere del trasferimento sia esercitato nei limiti di cui al richiamato articolo di Codice civile - tra atto datoriale e potere direttivo-organizzativo. La funzione del trasferimento viene, infatti, ricondotta ad una “causa” strettamente organizzativa (rasserenare il clima tra colleghi) e il provvedimento datoriale diviene funzionale a migliorare l’organizzazione aziendale.
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