Anticipi Tfr, recesso per la falsa esigenza

Pubblicato il 07 gennaio 2008

La Cassazione, con la sentenza n. 26803 del 2007, nel respingere il ricorso di un impiegato della Deutsche Bank, afferma che il dipendente che ottiene l’anticipo del Tfr per acquistare l’auto e al momento di produrre la documentazione esibisce un atto di vendita falso può essere licenziato. Nel caso, i giudici hanno reputato legittimo il comportamento della società che ha licenziato ritenendo che la presentazione di un finto contratto da parte dell’impiegato ha rappresentato un grave episodio ed ha minato il rapporto di fiducia tra datore e dipendente.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

Società estinta: valida la notifica dell'accertamento ai soci

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy