Antidoti in denaro per liti temerarie

Pubblicato il 26 giugno 2009
La legge 69/2009 contiene importanti novità in ordine alla disciplina delle spese del giudizio. In particolare, il nuovo art. 91 c.p.c. prevede che, qualora il giudice accolga la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, lo stesso può condannare la parte che, senza giustificato motivo, abbia rifiutato la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta stessa. Inoltre, ai sensi de modificato art. 92 c.p.c., vengono ristretti i limiti della compensabilità delle spese: oltre che la soccombenza reciproca sarà, infatti, necessario valutare “altre gravi ed eccezionali ragioni”. La legge aggiunge, poi, un comma all'art. 96 c.p.c. in base al quale la parte soccombente, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 91, potrà essere condannata anche al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy