Appalti, Durc frazionabile su singoli cantieri e opere

Pubblicato il 21 febbraio 2009

Il ministero del Lavoro ha rilasciato alcune note interpello con cui fa chiarezza in materia di Documento unico di regolarità contributiva.

Nell’interpello n. 9, rispondendo all’Università di Bologna, il Ministero spiega che nel caso in cui un appalto interessa un ente iscritto all’Inpdap, ciò non può escludere la disciplina generale sulla necessità della regolarità contributiva (Durc). E previsto il coinvolgimento di altri istituti previdenziali, mentre l’Inpdap potrà rilasciare un’autonoma certificazione di regolarità.

Nell’interpello n. 10, il Ministero risponde ad un quesito dell’Università di Sassari e sostiene che il Durc va richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e quindi anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

Nell’interpello n. 15, il ministero del Lavoro scioglie il problema legato all’impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento (Sal) per via dell’esistenza di un Durc negativo da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà. Per evitare ritardi di pagamento negli appalti, quindi, si ammette la possibilità per l’Inps di rilasciare una certificazione di regolarità contributiva con riferimento ad un singolo cantiere e non all’impresa nel suo complesso, come richiesto dalla disciplina ordinaria.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy