Applicazione della conciliazione in caso di superamento del comporto

Pubblicato il 26 novembre 2012 La Direzione regionale del lavoro della Lombardia, con la nota protocollo n. 12886 del 12 ottobre 2012, analizza l'applicazione del tentativo di conciliazione (ex art. 7 della legge n. 604/1966, modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012) in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Secondo il parere della Drl, l'ipotesi del recesso determinata dal superamento del periodo di comporto non integra la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non rientra nell'ambito di applicazione della nuova procedura del tentativo di conciliazione prevista per le aziende con più di quindici dipendenti.

La nota conclude specificando che “l'esame delle parti, con la partecipazione attiva della Commissione, secondo l'intento del legislatore, deve riguardare essenzialmente l'organizzazione del lavoro e l'attività produttiva e non già questioni attinenti alla persona del lavoratore”.
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