Apprendistato professionalizzante minato da errori interpretativi. I Cdl: il visto di conformità non è obbligo

Pubblicato il 24 maggio 2012 Le violazioni commesse nei contratti di lavoro che hanno ad oggetto l’apprendistato professionalizzante comportano l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del relativo Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011, pienamente operativo dal 25 aprile scorso), che ha riformato l’impianto normativo del contratto di apprendistato contenuto nel D.Lgs n. 276/2003.

Esse, è decretato, discendono dal comportamento errato del datore di lavoro unicamente quando egli non consenta al lavoratore di:

• frequentare corsi esterni all’azienda;

• svolgere la formazione interna all’azienda.

Eventuali profili di incongruità dei contenuti formativi rispetto al contratto collettivo che disciplina l’apprendistato professionalizzante, non dovrebbero dare luogo all’applicazione del regime sanzionatorio.
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