Apprendistato professionalizzante minato da errori interpretativi. I Cdl: il visto di conformità non è obbligo

Pubblicato il 24 maggio 2012 Le violazioni commesse nei contratti di lavoro che hanno ad oggetto l’apprendistato professionalizzante comportano l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del relativo Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011, pienamente operativo dal 25 aprile scorso), che ha riformato l’impianto normativo del contratto di apprendistato contenuto nel D.Lgs n. 276/2003.

Esse, è decretato, discendono dal comportamento errato del datore di lavoro unicamente quando egli non consenta al lavoratore di:

• frequentare corsi esterni all’azienda;

• svolgere la formazione interna all’azienda.

Eventuali profili di incongruità dei contenuti formativi rispetto al contratto collettivo che disciplina l’apprendistato professionalizzante, non dovrebbero dare luogo all’applicazione del regime sanzionatorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy