Apprendisti formati

Pubblicato il 21 dicembre 2006

Il ministero del Lavoro, nella nota protocollo n. 7209 del 13 dicembre risposta ad un’istanza d’interpello della Confartigianato di Cuneo, chiarisce che l’apprendista assunto con orario part-time deve frequentare le 120 ore di formazione. La precisazione muove dal principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno – ex articolo 4 del Dlgs 61/2000 – che vieta la riproporzione del periodo di formazione in relazione al ridotto orario di lavoro. Tra gli altri chiarimenti, sempre nell’ambito dell’apprendistato, troviamo quelli sul percorso in itinere, per il quale è stato spiegato che se il lavoratore è oggetto di infortunio si applica la disciplina Inail di infortunio in itinere, del Dlgs 38/2000, e se il lavoratore commette illeciti si applicano i principi generali sulla responsabilità degli articoli 2043 e 2048 del Codice civile. Sono offerti chiarimenti anche in tema di conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro in caso di mancata disponibilità dell’apprendista minore alla partecipazione ai corsi, di retribuzione delle 120 ore corrispondenti ai moduli formativi aggiuntivi e sulla possibilità dell’assunzione di apprendisti con orario part-time. 

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