Apprendisti, sanzioni limitate

Pubblicato il 11 novembre 2008

Con la circolare n. 27/2008, datata 10 novembre, il ministero del Lavoro approfondisce la gestione del rapporto di apprendistato professionalizzante alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 133/08. Scopo del documento è quello di fornire una risposta organica ad alcuni dei principali dubbi in materia di apprendistato professionalizzante pervenuti alle Direzioni generali per l’attività ispettiva. In particolare, le nuove disposizioni normative consentiranno di puntualizzare l’operatività dell’intera disciplina di cui all’articolo 49 del Dlgs n. 276/03. Tale articolo, al comma 5, stabilisce infatti che “la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendista professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale”, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi tra i quali quello che prevede un monte ore di formazione formale, interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze base e tecnico-professionali. Resta ferma la possibilità da parte del personale ispettivo del Ministero di verificare la sussistenza di eventuali condotto fraudolente, in particolare nelle ipotesi in cui, alla luce di quanto previsto dal piano formativo individuale e in considerazione della durata del rapporto di lavoro, non sia stata effettuata alcuna attività formativa sino al momento della trasformazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, la circolare spiega che il datore di lavoro non perde le agevolazioni contributive per l’apprendista se la Regione non offre una sufficiente offerta formativa.

Le difficoltà riscontrate nell’adozione delle varie discipline regionali hanno spinto il legislatore ad introdurre una disposizione transitoria, che in attesa dell’approvazione della legge regionale prevista dal citato articolo 5 rinvia ai contratti collettivi il compito di regolamentare la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Fermo restando che è sempre ammesso il contratto di apprendistato stipulato in base alla legge 196/1997. Viceversa, nelle Regioni in cui c’è una disciplina della formazione pubblica, l’azienda può decidere di avviare il rapporto nel rispetto di tale regolamentazione, oppure attivarlo sulla base dei contratti collettivi di qualsiasi livello. Dunque, il punto centrale della circolare è quello in cui viene tratteggiato il canale della formazione esclusivamente aziendale che viene destinato ad operare in parallelo con il canale della formazione pubblica. Ovviamente la scelta ricade solo sull’impresa, ma a condizione che i contratti collettivi applicabili, anche quelli già in vigore, abbiano disciplinato la materia. Eliminato poi il vincolo giuridico della durata minima di due anni per la trasformazione del rapporto, che in “qualunque tempo” può essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’azienda ha diritto ai benefici contributivi per la durata del rapporto e ancora per un anno a partire dalla data di trasformazione. Vale ancora la norma che consente il cumulo dei periodi svolti con diversi datori di lavoro purché l’interruzione tra un contratto e l’altro non sia superiore ad un anno. Infine viene chiarito che il contratto di apprendistato può essere avviato anche nell’ambito di società consortili di durata inferire a quella di qualificazione dell’apprendista.

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