La nota protocollo 3883/2006 del Welfare ha risposto all’interpello mosso dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Udine, confermando che gli sgravi contributivi legati alle assunzioni con apprendistato hanno durata minima di un anno. Il datore conserva il diritto agli incentivi contributivi annuali che derivano dalla legge quadro sull’apprendistato - n. 25/1955 – e che non hanno subito abrogazione con la riforma del lavoro introdotta con dlgs 276/2003 (Legge Biagi), pure quando il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione è, infatti, legata alla trasformazione del rapporto, non anche alla durata del periodo di apprendistato. Essa s’applica, cioè, perfino nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta anticipatamente rispetto al termine previsto da quel contratto.
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