Approvazione del bilancio di esercizio 2016

Pubblicato il 08 aprile 2017

Con l’approssimarsi della scadenza per la redazione, l’approvazione e il deposito del bilancio dell’esercizio 2016 per le imprese con esercizio solare, pare utile ricordare quali sono i documenti che lo compongono, i soggetti coinvolti nel processo di redazione del medesimo, nonché i termini da rispettare.

 

Aggiornato con

D.Lgs 139 del 18 agosto 2015

Soggetti Interessati

Titolari di redditi Ires

Il bilancio di esercizio

Il codice civile prevede un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio d’esercizio, che rappresenta uno dei momenti più rilevanti nella vita societaria per le sue valenze sia interne che esterne ovvero informare i soci, i creditori, e più in generale gli stakeholders sull’andamento della società al termine di ciascun esercizio sociale.

Il progetto di bilancio

L’organo amministrativo della società deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, un progetto di bilancio d’esercizio, composto da i seguenti documenti obbligatori:

  • stato patrimoniale;
  • conto economico;
  • nota integrativa;
  • relazione sulla gestione (questa può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis cod. civ.).

Il D.Lgs. 139/2015, ha aggiunto, a decorrere dai bilanci relativi all’esercizio 2016, tra i documenti che costituiscono il bilancio d’esercizio, il rendiconto finanziario, la cui redazione è già peraltro fortemente raccomandata dall’OIC 10.

Il progetto di bilancio deve essere consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte.

Presentazione agli organi di controllo

Ai sensi dell’articolo 2429 comma 1 cod. civ., il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo.

L’organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all’assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio.

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; salvo che questo non determini il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale che quindi rende annullabile la delibera stessa.

Deposito del bilancio presso la sede

Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea (articolo 2429 comma 3 cod. civ.), l’organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:

  • il progetto di bilancio;
  • la relazione sulla gestione;
  • la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;
  • le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.

Il termine di deposito dei documenti sopra indicati per i bilancio chiusi al 31 dicembre 2016 è al 15 aprile 2017.

Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei socio

Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.

A seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, entro i seguenti termini individuati dall’articolo 2364, comma 2 del cod. civ.:

  • un termine ordinario entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
  • un termine straordinario entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’approvazione nel termine di 180 giorni è possibile solo se prevista dallo statuto e in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile.(articolo 2364). In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all’articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Validità dell’assemblea

L’assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione qualora gli intervenuti detengano almeno la metà della partecipazioni al capitale della società.

In seconda convocazione l’assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Osserva

Per le Srl, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, co. 3, cod.civ.).

Deposito presso il registro imprese

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. I documenti da depositare sono:

  • il bilancio d’esercizio;
  • la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
  • la relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
  • il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all’approvazione del bilancio.

Le modifiche del Dlgs 139/2015

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato in modo significativo le regole del Codice civile poste alla base della redazione del bilancio, e tali novità hanno reso necessario l’aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Le principali modifiche previste riguardano:

  • l’introduzione del principio di redazione del bilancio con prevalenza della sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma giuridica;
  • l’introduzione del criterio del cosiddetto costo ammortizzato, per la rilevazione e valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
  • l’eventuale eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto e ampliamento, nonché la cancellazione della voce dell’attivo relativa ai costi di ricerca applicata;
  • l’iscrizione iniziale nell’attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) del fair value dei derivati;
  • la riclassifica delle azioni proprie in una riserva negativa del patrimonio netto;
  • l’eliminazione della parte straordinaria del Conto economico;
  • la contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value;
  • l’introduzione delle micro-imprese e la previsione di un’apposita disciplina per le imprese di dimensioni minori.

Nuove classificazioni di bilancio

La novellata normativa interviene conseguentemente anche sulle classificazioni delle voci di bilancio, introducendo le seguenti novità:

Stato patrimoniale:

  • scompaiono le azioni proprie (il cui valore viene portato a diminuzione del patrimonio netto), i conti d’ordine e gli aggi e disaggi di emissione;
  • sono introdotte specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  • si introduce la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del patrimonio netto;

Conto economico:

  • sono aboliti gli oneri e i proventi straordinari sono aboliti, e quindi scompare la classe E del Conto economico e i componenti eccezionali dovranno essere spiegati nelle note al bilancio;
  • sono apportate modifiche alle voci dei proventi finanziari per evidenziare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante;
  • si introducono, nella classe D, gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati.

Rendiconto finanziario

Il D.Lgs. 139/2015, inoltre, in tema di composizione del bilancio, ha previsto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle fonti e sugli impieghi delle risorse monetarie e illustra in quale modo le operazioni della gestione hanno contribuito a generare o ad assorbire la liquidità.

Sono, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario:

  • le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.);
  • le micro-imprese, ossia le imprese che rispettano i limiti definiti dall’art. 2435-ter c.c.

Bilancio in forma abbreviata

Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Micro impresa

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c., viene considerata micro-impresa la società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello Stato patrimoniale: € 175.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: numero 5.

Le micro-imprese, come detto, sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e, inoltre, possono omettere la redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai n. 9) e 16), co. 1 dell’art. 2427 c.c. (importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci).

Tali imprese possono omettere la redazione della relazione sulla gestione quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4), co. 3 dell’art. 2428 c.c., ovvero l’informativa circa il numero delle azioni proprie possedute, nonché gli acquisti e le vendite delle stesse nel corso dell’esercizio.

Fasi per l'approvazione del Bilancio

Adempimento Scadenza
Predisposizione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo

31.03.2017

(15.04.2017, in assenza ddell'organo di controllo)

Comunicazione del progetto di bilancio all'organo di controllo 31.03.2017
Relazione al bilancio del collegio sindacale 15.04.2017
Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale 15.04.2017
Convocazione assemblea  dei soci

22.04.2017

(15.04.2017,Soc quotate)

Assemblea dei soci 30.04.2017
Deposito del bilancio presso i lrgistro delle imprese 30.05.2017
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Flash

29/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Flash

29/04/2024

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy