Arco temporale di non rilascio del Durc in presenza di cause ostative

Pubblicato il 12 dicembre 2013 Il Ministero del lavoro, con l'interpello n. 33 dell'11 dicembre 2013, risponde alla richiesta di parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro sulla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al decreto del 24 ottobre 2007.

Il dl n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) ha definito che "ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio".

Il Ministero chiarisce che l’eventuale sospensione del Durc e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.

Sulla base dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, l'art. 9 del decreto 24 ottobre 2007 stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati”.

In presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il Durc utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” per un determinato periodo di tempo, che va da un minimo di 3 fino ad un massimo di 24 mesi.

Terminato il periodo, l'impresa potrà nuovamente godere dei benefici “normativi e contributivi”.

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