Aree, l’ammortamento prova lo scorporo

Pubblicato il 24 luglio 2006

Sull’ammortamento delle aree sopra le quali insiste un fabbricato, i principi contabili prevedono si debba separare il costo del terreno dal costo del fabbricato e sottoporre ad ammortamento solo quest’ultimo. Il dl 223 interviene, stabilendo che: il costo dei fabbricati va assunto al netto del costo delle aree; quello delle aree, ai fini fiscali, è dato dal maggiore importo tra il costo iscritto in bilancio e il costo ottenuto applicando una percentuale al costo complessivo; la percentuale è del 20%, elevata al 30 per i fabbricati industriali; solo l’ammortamento riferito al costo del fabbricato è deducibile. Ma nella pratica, con la separazione del fabbricato possono presentarsi casi che richiedono trattamenti diversi. In ogni caso, le nuove regole s’applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del dl 223 anche per le quote d’ammortamento relative a fabbricati costruiti o acquistati in periodi d’imposta precedenti.

La manovra bis riduce (articolo 37, comma 45) la percentuale d’ammortamento, fiscalmente deducibile, dei marchi d’impresa, portandola dal 10% al 5,56% (un diciottesimo) ed allineandola a quella dell’avviamento, incrementando quella prevista per i brevetti, il know-how e le opere d’ingegno. Il nuovo limite scatta dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006 anche per le quote residue riferite ai costi iscritti in anni precedenti.

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