Artigianato, l'azienda non aderisce a EBNA e San.Arti.? Deve al lavoratore 50 euro mensili

Pubblicato il 09 marzo 2018

Con circolare n. 5 del 5 marzo 2018, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato (San. Arti.) ha comunicato a tutte le Aziende, ai Consulenti del Lavoro ed ai Centri Servizio che, in base ai vigenti Accordi Interconfederali ed ai CCNL sottoscritti dalle categorie delle associazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL -CISL –UIL, l’importo mensile di 25,00 euro dell’obbligazione alternativa è dovuto per ciascuno dei due strumenti della bilateralità.

Quindi, in caso di mancata adesione alla bilateralità (EBNA) ed alla sanità integrativa (San.Arti.) l’impresa è tenuta ad erogare al lavoratore un importo complessivo di 50,00 euro mensili per le mensilità previste dai CCNL oltre ad assicurare le prestazioni erogate dalla bilateralità e dalla sanità integrativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy