Artigiani, Commercianti e Gestione separata: riscossione contributi

Pubblicato il 27 giugno 2017

Il quadro RR del modello Redditi deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 30 giugno 2017 o il 31 luglio 2017 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2016 e primo acconto per l’anno 2017) ed entro il 30 novembre 2017 (secondo acconto 2017).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2016 e primo acconto 2017 – nel periodo tra il 1° luglio e il 31 luglio 2017 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

Rateazione

L’INPS, con circolare n. 104 del 23 giugno 2017 ha ricordato che per i commercianti e gli artigiani, la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello Redditi 2017.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2016 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2017.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate devono essere corrisposte alle scadenze indicate nel modello Redditi persone fisiche 2017.

In ogni caso, ribadisce la circolare n. 104 del 23 giugno 2017, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2017.

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