Aspetti operativi sulla sospensione contributiva da sisma

Pubblicato il 13 luglio 2012 La sospensione contributiva disposta dalla circolare Inps n. 85 del 2012 a seguito della calamità che ha colpito l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto a fine maggio, è l’oggetto anche del messaggio n. 11793 del 12 luglio.

Vi si specificano aspetti operativi circa le trattenute previdenziali; in particolare, il loro ambito temporale in rapporto alla sospensione.

Anche i soggetti beneficiari, le dilazioni di pagamento, la denuncia Uniemens (poiché la sospensione al 30 settembre 2012 può riguardare anche gli adempimenti relativi alla sua trasmissione), il Fondo di tesoreria, il saldo DM 10 a credito dell’azienda (nel corso del periodo di sospensione contributiva possono essere esposti nel modello F24 e portati in compensazione gli importi con causale DM10 a credito dell’azienda).

Tra tutti, l’aspetto che riguarda proprio le trattenute contributive: è scritto che non sussiste obbligo di versamento delle trattenute sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore effettuate anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza del termine di versamento successivo alla predetta data. Nella fattispecie in oggetto trova applicazione l’articolo 8 comma 1 del D.L. 74/2012, in virtù del quale se il flusso Uniemens risulti a debito azienda il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Stessa sorte per le trattenute contributive effettuate ai lavoratori/collaboratori nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012; dovranno anch’esse essere versate nel caso di flusso Uniemens a debito azienda entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni né interessi.

Invece, le trattenute effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore in data successiva all’8 giugno 2012 devono essere versate nei termini di scadenza della contribuzione ordinaria.
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