Assegno al figlio che si licenzia

Pubblicato il 26 settembre 2008
La Cassazione, con decisione n. 24018 depositata il 24 settembre scorso, ha riconosciuto il dovere di mantenimento di un padre nei confronti del figlio ventenne che, dopo diversi anni da operaio, aveva lasciato il lavoro per dedicarsi a divenire parrucchiere, occupazione questa a lui più consona. Il padre, divorziato e con nuova famiglia, si era opposto, con ricorso innanzi alla Suprema Corte, alla decisione con cui i giudici di merito gli avevano imposto il pagamento di un assegno mensile che avesse consentito al figlio di partecipare ad un corso di formazione professionale. I giudici di Cassazione, respingendo le doglianze del ricorrente, hanno però confermato le precedenti decisioni di merito, precisando che “i doveri dei genitori si prolungano finché le caratteristiche d'età del figlio, benché maggiorenne, si rendano compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento culturale e professionale”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy