Assegno ordinario Fondo solidarietà residuale

Pubblicato il 06 maggio 2016

Come specificato con messaggio INPS n. 7637/2015, le domande di accesso all’assegno ordinario del Fondo di solidarietà residuale potevano essere inoltrate al Fondo fino alla data del 12 gennaio 2016.

Al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con il messaggio n. 1985 del 5 maggio 2016, l’Istituto ha, quindi, fornito le istruzioni operative per la gestione del pagamento diretto.

Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di CIGO o CIGS, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41; i modelli, raggruppati in files aziendali con periodicità mensile, dovranno essere inoltrati collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.

L’invio del modello potrà essere effettuato anche prima dell’adozione della delibera ad opera del Comitato amministratore, anche se il pagamento ai lavoratori è subordinato all’adozione della delibera e nei limiti della stessa.

La delibera di concessione del Comitato amministratore del Fondo, nella quale sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, dovrà essere comunicato con PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento.

Per quel che riguarda la contribuzione, si rammenta che il Fondo provvede al versamento, alla competente gestione assicurativa obbligatoria, della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.

Mentre, ricorda il messaggio n. 1985/2016, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.

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