Assistenza fiscale, compenso senza tetto

Pubblicato il 25 febbraio 2006

Il decreto legge sulla pubblica amministrazione, approvato giovedì 23 febbraio dalla Camera, nel nuovo articolo 3-bis precisa la norma introdotta dal comma 137, dell’articolo 1 della Finanziaria 2006. Il chiarimento riguarda il limite di esonero fino a 12 euro per ogni singola imposta o addizionale, cha dal 1° gennaio 2006 risulta nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, i versamenti delle imposte sui redditi e delle addizionali si dovranno eseguire solo se il saldo di Unico 2006 e del 730/2006 superi la cifra di 13 euro. Al riguardo va poi sottolineato, che il compenso all’assistenza per il 730 che da quest’anno, oltre che dai sostituti d’imposta e dai Caf, potrà essere fornita anche da dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, sarà escluso nel caso si renda applicabile una delle condizioni di esonero previste all’articolo 1, comma 4, del Dpr 600/73, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale. Il compenso resta, invece, dovuto in tutti i casi di assistenza ai contribuenti obbligati alla presentazione.

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