Associati in partecipazione, le istruzioni Inps per la sanatoria

Pubblicato il 06 dicembre 2013 Istruzioni operative in merito alla stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 99/2013, sono fornite dall'Inps con la circolare n. 167, del 5 dicembre 2013.

Per essere ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro degli associati in partecipazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, è necessario che le aziende abbiano stipulato specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori più rappresentative nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013.

A carico del datore di lavoro, poi, il versamento alla Gestione separata di un contributo straordinario integrativo, pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato, grazie al quale gli atti di conciliazione sottoscritti dai lavoratori acquisiscono efficacia.

L'importo da versare è dato dalla somma delle quote dovute per ciascun lavoratore e deve essere effettuato con l'indicazione della causale C10 e nel campo “matricola INPS/filiale/azienda”, il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il periodo da indicare nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa” deve essere 12|2013.

Termine ultimo per la presentazione della documentazione, comprensiva anche dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario, è il 31 gennaio 2014. La modalità di trasmissione della domanda è esclusivamente quella telematica, tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegate le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. Consentito l'invio anche con raccomandata AR, o la consegna diretta in sede, dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore, nonché degli atti di conciliazione.
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