Assunzioni senza bonus se c’è il trasferimento

Pubblicato il 22 dicembre 2008 L’agevolazione contributiva per le assunzioni dei lavoratori posti in mobilità – articolo 8, comma 4, legge 223/1991 (contributo mensile del 50% dell’assegno di mobilità) - non spetta se c’è trasferimento d’azienda, realizzato attraverso un contratto di affitto d’azienda, il quale impone che anche i rapporti di lavoro debbano continuare o essere ripresi in capo alla nuova impresa. La riassunzione dei lavoratori espulsi rappresenta, cioè, "non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in oggetto”. Così la Cassazione in pronuncia 26391 del 3 novembre 2008.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Cessione del quinto: dall'Inps nuove funzionalità

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy