Atipici, visita fiscale come dipendenti

Pubblicato il 18 aprile 2007

La circolare Inps 76, già trattata dai quotidiani nazionali pubblicati ieri, detta le istruzioni contabili per il calcolo dell’indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata Inps di cui alla legge 335/95. La stessa circolare disciplina anche le modalità di attestazione della malattia e quelle di controllo degli eventi morbosi da parte dei medici fiscali. Ma sul contenuto del documento di previdenza, l’autore esprime perplessità: se la magistratura del lavoro cerca soluzioni per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, le istituzioni sembrano seguire la strada opposta, che finisce per confondere le due aree normative. La circolare muove dal comma 788 della Finanziaria 2007, che riconosce ai lavoratori autonomi a progetto un istituto tipico del subordinato: l’indennità di malattia, che spetta non solo ai collaboratori a progetto ma anche a co.co.co. senza progetto od occasionali. Ora, presupponendo l’istituto della malattia e, soprattutto, quello delle visite fiscali (cui devono attenersi anche le dette due tipologie di lavoro atipico), la natura subordinata del rapporto di lavoro, essi non paiono adattarsi perfettamente alle collaborazioni coordinate e continuative, che rappresentano una forma di lavoro autonomo. Tale confusione tra forme di lavoro non aiuta la stabilità dei rapporti instaurati.

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