Aumenti contro lo Statuto

Pubblicato il 10 aprile 2007

Le organizzazioni sindacali di categoria chiedono la proroga di un anno degli effetti fiscali delle nuove rendite, frutto dell'adeguamento delle tariffe di reddito dominicale e agrario varato dall'agenzia del Territorio in ottemperanza dell'articolo 2, comma 34, del Dl 262/06. La richiesta è avanzata al fine di ottenere più tempo per organizzare la difesa dei contribuenti, che hanno due strade per contestare le nuove tariffe: l'istanza di autotutela ed il ricorso. L'istanza di autotutela non interrompe il termine di 60 giorni per presentare ricorso ed è presentata nel caso di errori da parte dell'agenzia del Territorio nell'inserimento dei dati o nell'applicazione dei principi dell'estimo catastale. Se l'istanza di autotutela non dovesse essere accolta il contribuente può presentare ricorso entro il 1° giugno 2007 alla Commissione tributaria contro la classificazione delle nuove colture e, quindi, contro l'attribuzione della rendita. Nel ricorso il contribuente dovrà indicare le ragioni per le quali la coltura attribuita non è conforme a quella praticata e può contestare la classe attribuita. Non sono rari gli errori nell'attribuzione delle nuove rendite e risultano molte “dimenticanze” del legislatore relativamente allo Statuto del contribuente. Infatti, nel caso dei contribuenti lavoratori dipendenti o pensionati, proprietari di terreni che intendono presentare il 730 non è stata rispettata la norma che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere a carico del contribuente adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data dell'entrata in vigore: il comunicato che ha annunciato la conclusione dell'operazione-rendite è stato pubblicato il 2 aprile e la scadenza della presentazione del 730 cade il 30 aprile.


Nel caso in cui il giudice tributario accolga il ricorso dell'agricoltore e rettifichi la rendita catastale, il Fisco dovrà rimborsare tutte le somme che ha riscosso in via provvisoria ed i relativi interessi dal momento del pagamento. Infatti, se la Ctp rettifica la rendita catastale la sentenza ha effetto retroattivo, come già espresso nella risoluzione n. 1 del 27 marzo 2007 del Territorio.

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