Autorizzazioni all’appello depositate pure nel giudizio di secondo grado

Pubblicato il 21 novembre 2008 La sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 26522 del 5 novembre 2008, ha chiarito che l’autorizzazione all’appello di cui devono essere forniti gli uffici finanziari, a norma dell’articolo 52 del Dlgs 546/1992, pur dovendo essere rilasciata prima della notifica dell’atto di appello, non deve essere notificata alla controparte né devono esserne riportati gli estremi nell’atto di impugnazione. È sufficiente, infatti, che tale autorizzazione sia depositata tra gli atti di causa nell’ambito del giudizio di secondo grado. Si evidenzia che il ricorso in appello oggetto della sentenza citata era stato proposto prima del 31 agosto 1999, per cui a tale procedimento non sono applicabili le successive decisioni delle sezioni unite della Cassazione in seguito alle nuove disposizioni in merito, introdotte dall’articolo 57 del Dlgs 300/1999 che esclude condizionamenti al diritto delle agenzie di impugnare in appello le sentenze delle Ctp a esse sfavorevoli.
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