Avvisi, la motivazione non basta

Pubblicato il 18 agosto 2008 La pronuncia di Cassazione n. 11386/2008, dell’11 maggio, interviene sull’obbligo di argomentare le decisioni prese sugli accertamenti: per annullare il relativo avviso, il giudice di seconde cure non può limitarsi a recepire la motivazione già addotta dal “primo” giudice. E’ principio consolidato che la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza sia legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si riduca a richiamarla genericamente, ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione. Si configura, pertanto, omessa motivazione se il guidice di merito omette di indicare nella decisione gli elementi dai quali ha tratto il proprio convicimento o indica questi stessi elementi senza un’approfondita disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento condotto.
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