Avvisi validi anche senza contestazione

Pubblicato il 14 giugno 2009 La Cassazione, con sentenza n. 13487 depositata l’11 giugno 2009, ha spiegato che è legittimo l’avviso di accertamento che fa riferimento a documentazione probatoria acquisita presso terzi mai contestata al contribuente o prodotta in giudizio dall’ufficio. In tal caso, però, la documentazione deve essere disponibile presso la Guardia di Finanza che ha redatto all’epoca il Pvc.
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