Avvocati, meno spazio alla libertà sindacale

Pubblicato il 23 maggio 2008 La libertà sindacale degli avvocati, espressa attraverso l’astensione collettiva (L. n. 83/2000) non può essere equiparata ad un impedimento del legale che obbliga il giudice a differire l’udienza,su richiesta del professionista scioperante, entro i due mesi di regola previsti per malattia o altro impedimento. In tal senso la pronuncia di ieri della seconda sezione penale della Cassazione n. 20574, che privilegia le esigenze di economia processuale.

Secondo la Consulta “l’ordinamento tutela in maniera consistente tanto l’impedimento a comparire che la richiesta di differimento dell’udienza per esercizio della libertà sindacale. La tutela della prima situazione, però, è indubbiamente più forte”. L’astensione collettiva si inquadra, infatti, nella seconda ipotesi di cui all’art. 159, n.3, c.p.p., cositutisce cioè un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire e, di conseguenza, il giudice non è tenuto a differire l’udienza e il tempo processuale eventualmente perduto dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy