Aziende agricole, istruzioni operative su congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Pubblicato il 24 dicembre 2013 La circolare n. 181, del 23 dicembre 2013, dell'Inps interessa i lavoratori delle aziende agricole e, nello specifico, fornisce istruzioni operative in merito alla compensazione delle somme che il datore di lavoro ha anticipato a titolo di congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente.

Si specifica che, con la dichiarazione trimestrale DMAG relativa al IV trimestre 2013, nel quadro “F”, relativamente al “tipo retribuzione”, potrà essere indicata una delle seguenti lettere:

- B: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo obbligatorio” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- D: per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di “congedo facoltativo” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
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