Barriere ai legali abilitati oltreconfine

Pubblicato il 07 luglio 2009
La Commissione consultiva del Cnf, con parere n. 17/2009, è intervenuta in materia di stabilimento degli avvocati all'estero invitando tutti gli Ordini forensi ad effettuare una verifica seria e dettagliata delle domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli “avvocati stabiliti”. Gli Ordini dovranno valutare la consistenza del percorso formativo e professionale dell'interessato per accertare che la qualificazione professionale sia effettiva e non solo formale e, quindi, se alla stessa sia seguito anche un periodo di esercizio professionale oppure no. Il parere specifico è stato richiesto dai Consigli di Vicenza e Piacenza per ottenere chiarimenti in merito all'iscrizione all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Ue. La Commissione, nel testo del parere, ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009, sulla causa C- 311/06, in base alla quale “non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee, quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale”.
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